Il contributo passa in rassegna le motivazioni con cui, pronunciandosi su un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, Cass., Sez. I, 1° ottobre 2025, n. 32491 ha riconosciuto l’applicabilità del sequestro preventivo “impeditivo” ex art. 321, comma 1, c.p.p. anche alle persone giuridiche, escludendo un’incompatibilità con le misure cautelari previste del D.Lgs. 231/2001. La Cassazione ha, tuttavia, annullato il provvedimento per omessa motivazione in punto di proporzionalità del sequestro e pertinenzialità dei beni sottoposti a vincolo.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha confermato l’applicabilità alle persone giuridiche del sequestro preventivo “impeditivo” previsto dall’art. 321, comma 1, c.p.p., ritenendo che non vi sia “una totale sovrapposizione e quindi una incompatibilità logico-giuridica tra tale sequestro e le misure interdittive”.
La decisione suscita particolare interesse per aver chiarito i rapporti tra sequestro impeditivo e responsabilità degli enti ma anche per le sue rigorose motivazioni in materia di pertinenzialità e proporzionalità della misura cautelare reale.
La vicenda trae origine dal crollo dell’edificio destinato ad ospitare l’Esselunga di Firenze in cui cinque operai hanno perso la vita e tre sono rimasti feriti.
Con ordinanza del 21 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato i decreti di sequestro preventivo con cui il GIP di Firenze aveva rispettivamente sottoposto a vincolo l’area di cantiere interessata dal crollo e i beni aziendali delle società coinvolte nel disastro, tutte di proprietà della stessa famiglia.
In sede di ricorso, i soggetti a vario titolo interessati hanno contestato:
- l’applicazione nei confronti dell’ente del sequestro impeditivo, ritenuto incompatibile con il dettato normativo dell’art. 19 D.lgs.231/01, che fa espresso riferimento al solo sequestro finalizzato alla confisca;
- la difformità tra la richiesta del P.M. e il provvedimento del giudice, nonché l’illegittima estensione del vincolo a soggetti e beni estranei al procedimento, basata su un collegamento societario o familiare con l’indagato;
- la carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato ipotizzato;
- la violazione del principio di proporzionalità per l’eccessiva ampiezza del vincolo;
- l’insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del periculum in mora.
Pronunciandosi sulle questioni giuridiche sollevate dalle difese, la Cassazione ha osservato che:
“il sequestro dei compendi aziendali e delle quote societarie delle due società, Alfa e Beta, ha una funzione impeditiva e viene disposto nei confronti di entrambe le società per la commistione operativa e gestionale delle stesse, che sono di fatto possedute dalla medesima famiglia.
Non si tratterebbe, dunque, di un sequestro impeditivo imposto – illegittimamente – nei confronti di un ente indagato per illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 231/2001, né tanto meno nei confronti di un ente neppure indagato per tali illeciti, come nel caso di Alfa, bensì di un sequestro preventivo su beni la cui libera disponibilità da parte dell’indagato, persona fisica e amministratore unico di tutte le società coinvolte, potrebbe aggravare o prolungare le conseguenze del reato”.
Del resto, la mancata applicazione del sequestro impeditivo all’ente “rischierebbe di creare un regime privilegiato, privando così la collettività di uno strumento efficace di tutela per eliminare beni criminogeni dalla circolazione.” Come rileva la Corte, in linea con quanto già espresso in altra decisione (Sez. II, 10 luglio, n. 34293, Sunflower, Rv. 273515-01) “nulla vieta di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene criminogeno di proprietà dell’ente che, conseguentemente, sia pure in modo indiretto, ne verrebbe privato. Ne consegue che in virtù del rinvio operato dall’art. 34 del d.lgs 231/2001 alle disposizioni del codice di procedura penale, “anche nei confronti dell’ente deve ritenersi ammissibile il sequestro impeditivo”.
Rigettando sul punto le doglianze difensive, la sentenza in commento ritiene, dunque, che il sequestro impeditivo possa essere disposto su beni aziendali e quote societarie quando vi sia il fondato pericolo che il libero utilizzo da parte dell’indagato possa aggravare o prolungare le conseguenze del reato.
La Corte ha, invece, accolto le censure relative alla carenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità tra reato, quote societarie e beni aziendali. Nel solco di precedenti consolidati arresti giurisprudenziali, i giudici di legittimità hanno ribadito, da un lato, che il bene oggetto di sequestro preventivo deve presentare una “intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato” e, dall’altro, che non può mai ritenersi sufficiente ai fini del sequestro un collegamento meramente occasionale o personale con l’indagato.
Il vincolo – ha chiosato la Corte – è da considerarsi legittimo solo in presenza di un effettivo legame tra il bene e il reato: il che significa che potranno essere sequestrati anche beni di terzi estranei quando la loro libera disponibilità favorisca la continuazione del reato.
La sentenza in commento, soffermandosi sul principio di proporzionalità, ha rimarcato la totale assenza di motivazione circa l’ampiezza del vincolo, esteso all’intera attività aziendale della società direttamente coinvolta nella realizzazione del bene difettoso. Sul punto, la Cassazione ha ricordato che il pericolo a giustificazione del sequestro deve essere concreto e attuale e non meramente ipotetico. Il giudice, insomma, è chiamato ad accertare la l’effettiva possibilità che il bene venga utilizzato per aggravare il reato o per commettere nuovi illeciti. La misura deve essere limitata al minimo necessario per prevenire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato. Inoltre, in caso di sequestro di beni aziendali che possano paralizzare l’attività imprenditoriale, l’onere motivazionale del giudice dovrà farsi ancora più rigoroso.
Per questi motivi, ha dunque annullato l’ordinanza, rinviando al Tribunale del Riesame di Firenze in diversa composizione.