Possesso di imbarcazioni e aeromobili privati in Italia: principali requisiti legali – Parte I

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L’Italia è celebrata in tutto il mondo per la sua straordinaria combinazione di bellezze naturali e urbane, intrecciate in un ricco e secolare patrimonio di cultura e storia. Dai laghi alpini alle coste da cartolina, il Paese offre un’ampia gamma di opportunità nautiche di livello internazionale. Il privilegio di possedere e utilizzare un’imbarcazione privata in Italia è tuttavia associato a rilevanti obblighi legali, dei quali ogni proprietario o potenziale acquirente dovrebbe essere consapevole.

Il presente articolo intende pertanto fornire una panoramica chiara e completa dei principali requisiti di registrazione e abilitazione applicabili alle imbarcazioni da diporto che operano sotto la giurisdizione italiana. In linea generale, la normativa italiana in materia di registrazione prevede che tutte le imbarcazioni oltre una certa dimensione debbano essere regolarmente iscritte per poter navigare sotto autorità italiana. La registrazione attribuisce all’unità la nazionalità (“bandiera”) e, attraverso una rete integrata di trattati e di diritto dell’Unione europea, l’Italia riconosce sul proprio territorio le registrazioni valide rilasciate da altri Paesi (in particolare da Stati membri dell’UE).

In Italia, la classificazione delle unità da diporto è disciplinata dalla Legge n. 50 dell’11 febbraio 1971, “Norme sulla navigazione del diportista”, e dal Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, “Codice della nautica da diporto” (il “Codice della nautica”), che stabiliscono la classificazione delle unità in base alla loro lunghezza. L’articolo 3 individua tre tipologie di unità, soggette a regimi regolamentari differenti. Le categorie previste dall’ordinamento italiano sono:

1, navi da diporto di maggiori dimensioni (> 500 GT);

2. navi da diporto di minori dimensioni (fino a 500 GT);

3. navi da diporto storiche di maggiori dimensioni (oltre 50 anni di età e fino a 100 GT).

L’iscrizione dell’unità nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto italiano è obbligatoria per le unità con lunghezza dello scafo superiore a 10 metri. I natanti da diporto, con lunghezza inferiore a 10 metri, non sono soggetti a tale obbligo e non richiedono una registrazione formale, essendo qualificati come beni mobili. È tuttavia possibile per i proprietari optare volontariamente per la registrazione; in tal caso, l’unità sarà assoggettata al regime giuridico previsto per le imbarcazioni di dimensioni maggiori.

La procedura standard di registrazione è generalmente supportata dalla seguente documentazione:

  • titolo di proprietà dell’unità (fattura per unità nuove o contratto di compravendita per unità usate). Per unità provenienti dall’estero, certificato di cancellazione dal registro straniero, di norma non anteriore a sei mesi, recante l’indicazione del proprietario;
  • documentazione relativa al motore (dichiarazione del costruttore sulla potenza o, per motori più datati, idonea certificazione e dichiarazioni di conformità);
  • Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI) rilasciata da un’associazione di settore riconosciuta e autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • documenti identificativi del proprietario (e dati societari qualora il proprietario sia una persona giuridica).

L’articolo 15 del Codice della nautica prevede che le unità da diporto siano iscritte in un sistema informatizzato denominato Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (“ATCN”), che ha sostituito il precedente sistema gestito direttamente dagli uffici marittimi e provinciali. L’ATCN è gestito tramite lo Sportello Telematico del Diportista (“STED”), che può rilasciare la licenza di navigazione ed effettuare aggiornamenti della registrazione dell’unità, quali il trasferimento di proprietà, il cambio di residenza, la nomina dell’armatore, l’iscrizione di ipoteche, contratti di leasing, ecc. A seguito dell’approvazione della registrazione, le autorità rilasciano il certificato di registrazione italiano, noto come licenza di navigazione.

Il Codice della nautica introduce inoltre ulteriori obblighi, tra cui quelli previsti dall’articolo 29, che dispone che le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 metri debbano essere dotate di un impianto radiotelefonico operante sulle onde medie. Il medesimo articolo richiede altresì che tutte le unità da diporto con lunghezza fino a 24 metri che navigano oltre le sei miglia dalla costa siano dotate di almeno un apparato radiotelefonico VHF, anche portatile, fatte salve le specifiche esenzioni ed equivalenze previste dalla normativa attuativa.

Per quanto concerne l’applicabilità generale del diritto dell’Unione europea, il principale riferimento normativo è la Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua (la “Direttiva”), applicabile a tutte le unità da diporto e alle moto d’acqua, con esclusione espressa, tra l’altro, delle unità destinate esclusivamente alle competizioni, delle canoe e dei kayak azionati esclusivamente dalla forza umana, nonché delle unità destinate specificamente al trasporto di passeggeri per fini commerciali. Tale quadro è stato recepito nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 5 dell’11 gennaio 2016.

Ai sensi della Direttiva, per “unità” si intende qualsiasi unità da diporto o moto d’acqua, mentre per “unità da diporto” si intende qualsiasi unità di qualsiasi tipo, diversa dalle moto d’acqua, destinata a fini sportivi e ricreativi, con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione.

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva stabilisce che le unità siano soggette all’obbligo di marcatura CE, al fine di garantire la conformità agli standard UE in materia di sicurezza, struttura, ambiente e fabbricazione. Per le unità di lunghezza superiore a 24 metri, il regime della marcatura CE non trova invece applicazione, essendo tali unità soggette a differenti quadri normativi.

È opportuno rilevare che la soglia dei 24 metri costituisce un parametro ampiamente adottato nel settore marittimo, che riflette il punto in cui le capacità, la complessità e spesso l’utilizzo previsto dell’unità evolvono da quelle tipiche di una barca verso quelle di una nave o di uno yacht di maggiore pregio.

Di conseguenza, le unità di lunghezza superiore a 24 metri, in ragione delle loro maggiori capacità dimensionali e operative, sono assoggettate a un livello regolamentare più elevato e a un regime giuridico più rigoroso. Ad esempio, ai sensi della normativa italiana, tali unità possono richiedere la certificazione di stazza, l’iscrizione in registri speciali e il rispetto di standard di sicurezza adeguati alle navi o ai grandi yacht.

Per le unità da diporto di origine UE soggette alla Direttiva 2013/53/UE, la marcatura CE costituisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali; tuttavia, le autorità di registrazione possono richiedere l’accesso alla documentazione tecnica sottostante qualora ritenuto necessario. Per le unità UE prive di marcatura CE, l’idoneità può essere dimostrata mediante certificazione rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato, secondo quanto previsto dalle misure di recepimento italiane.

L’Italia riconosce le unità registrate in altri Stati membri dell’UE e, pertanto, le imbarcazioni private battenti bandiera UE possono navigare nelle acque italiane con formalità ridotte, qualora trasportino esclusivamente cittadini UE e siano in regime di “IVA assolta”, ossia non soggette a ulteriori imposte di importazione o restrizioni doganali all’interno dell’Unione. Le unità battenti bandiera extra-UE sono anch’esse ammesse, ma devono essere sottoposte a sdoganamento all’arrivo. In tal caso, è necessario presentarsi presso le autorità doganali e di immigrazione del porto di ingresso e produrre la documentazione di registrazione e assicurazione.

In linea generale, il trasferimento di proprietà delle unità registrate deve avvenire mediante atto formale redatto in lingua italiana, con firme autenticate, da registrare presso l’Agenzia delle Entrate con il pagamento delle relative imposte di registro. Successivamente, la licenza di navigazione deve essere aggiornata con i dati del nuovo proprietario.

Le unità da diporto registrate sono inoltre soggette a ispezioni periodiche di sicurezza, la cui frequenza e portata dipendono dalla dimensione, dall’età dell’unità e dalla categoria di navigazione autorizzata. Tali ispezioni sono effettuate da organismi tecnici accreditati (ad esempio ENAVE) e sono necessarie per il rilascio o il rinnovo delle certificazioni di sicurezza. Le unità battenti bandiera italiana sono soggette alla normativa italiana in materia di sicurezza e devono pertanto essere dotate delle relative dotazioni di sicurezza.

Sebbene i cittadini europei abbiano generalmente il diritto di registrare le proprie unità in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, la registrazione della bandiera è disciplinata dalle leggi di ciascun Paese e deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della normativa nazionale applicabile. In genere, la registrazione richiede l’esistenza di un “genuine link”, quale la cittadinanza, la residenza o il domicilio, ovvero la costituzione di un’entità UE stabilita localmente.

Si segnala inoltre che i proprietari fiscalmente residenti in Italia di unità battenti bandiera estera devono comunque dichiararne il possesso nella dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all’estero. Per contro, l’ammissibilità alla registrazione secondo le norme italiane dipende dalla residenza o stabilimento, ovvero dalla nomina di un armatore o rappresentante domiciliato in Italia, tenendo conto anche della titolarità effettiva del bene.

È altresì rilevante evidenziare che la normativa italiana prevede l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le unità da diporto a motore e le moto d’acqua che navigano nelle acque italiane; pertanto, la prova dell’assicurazione deve essere tenuta a bordo durante la navigazione. Le unità a propulsione umana e le imbarcazioni a vela prive di motore ausiliario non sono generalmente soggette al medesimo regime obbligatorio di responsabilità civile.

Un ultimo profilo di rilievo riguarda la patente nautica, in quanto la normativa italiana prevede espressamente che il conduttore dell’unità sia in possesso di una patente in specifici casi. Ai sensi dell’articolo 39 del Codice della nautica, la patente è obbligatoria per le unità di lunghezza inferiore a 24 metri quando si conduce un’unità a motore oltre le sei miglia dalla costa o, in ogni caso, per la conduzione di moto d’acqua.

In tale contesto, la patente è altresì richiesta per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione marittima entro le sei miglia dalla costa quando l’unità è dotata di un motore con cilindrata superiore a 750 cc se a due tempi carburato, o 900 cc se a due tempi a iniezione, o 1.000 cc se a quattro tempi carburato o a iniezione fuoribordo, o 1.300 cc se a quattro tempi carburato o a iniezione entrobordo, o 2.000 cc se diesel aspirato, o 1.300 cc se diesel sovralimentato, e in ogni caso con potenza superiore a 30 kW o 40,8 CV.

Chiunque assuma il comando di un’unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri deve essere titolare della patente per nave da diporto.

La patente nautica è suddivisa nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti da diporto, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto o yacht;
c) Categoria C: abilitazione a svolgere le funzioni di direttore nautico per natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti da diporto, imbarcazioni da diporto, moto d’acqua e jet-ski.

Per le unità e le navi battenti bandiera estera, l’obbligo di patente è disciplinato dalla legge dello Stato di bandiera. Qualora il conduttore sia residente in Italia e conduca un’unità iscritta in Italia, egli è tenuto a conseguire la patente nautica italiana nei casi in cui le caratteristiche dell’unità lo richiedano. I residenti stranieri possono convertire taluni titoli esteri o sostenere l’esame italiano, mentre i non residenti possono fare affidamento sulla propria patente estera o su un International Certificate of Competence (ICC) durante la navigazione o il noleggio. In ogni caso, nei casi previsti dalla legge, almeno una persona a bordo deve essere in possesso di un titolo di competenza riconosciuto.

In conclusione, appare evidente che il possesso e l’utilizzo di un’imbarcazione privata in Italia offrono straordinarie opportunità di svago e di esplorazione del territorio, ma comportano anche un complesso insieme di obblighi legali, sia a livello nazionale sia europeo, per proprietari, potenziali acquirenti e, più in generale, per chiunque intenda condurre un’unità nelle acque italiane. Tali obblighi spaziano dalla classificazione e registrazione dell’unità al rispetto delle norme di sicurezza, assicurazione e abilitazione del comandante. Il mancato rispetto della normativa può comportare rilevanti conseguenze amministrative e finanziarie; pertanto, la corretta gestione del quadro normativo applicabile richiede spesso il supporto di una consulenza legale specializzata, al fine di garantire un’esperienza di navigazione conforme, sicura e priva di criticità.

La Parte II del presente articolo tratterà i principali requisiti legali per il possesso e l’utilizzo di aeromobili privati in Italia.

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