Un nuovo punto a favore dei concessionari dei bingo arriva dalla sentenza del Tar del Lazio (seconda sezione) che stabilisce alcuni punti fondamentali riguardo al regime di proroga tecnica onerosa, che sono state già dichiarate illegittime dalla Corte di giustizia europea. Il Tribunale amministrativo del Lazio, accogliendo il ricorso di un concessionario difeso dai legali di LEXIA (Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella) ha confermato l’illegittimità dell’ulteriore proroga per gli anni 2025 e 2026 con canone di 108.000 euro, disapplicando ancora una volta la normativa italiana in applicazione dei principi stabiliti dai giudici di Lussemburgo.
Il TAR si è anche pronunciato sull’ulteriore aspetto, particolarmente dibattuto, della rideterminazione del canone di proroga tecnica, affermando che dovrà essere rideterminato tenendo conto dei fatturati conseguiti, bilanciando il vantaggio derivante dal godimento della proroga, della quale comunque gli operatori hanno beneficiato, con gli svantaggi derivanti dalle condizioni illegittime della proroga stessa (come il divieto di trasferimento dei locali). Ma non solo. La sentenza va oltre e riconosce che, in attesa della complessa e necessaria istruttoria per stabilire i canoni, ADM potrà stabilire una determinazione provvisoria dei canoni dovuti per il periodo in questione ovvero dal primo gennaio del 2025 e fino al 31 dicembre del prossimo anno.
“Abbiamo contestato l’ultima proroga tecnica, quella relativa agli anni 2025 e 2026, con ulteriore aumento del canone”, spiega Dagnino, “anche questa proroga è stata dichiarata illegittima, come già avvenuto con la sentenza del Consiglio di Stato, di ritorno dopo la decisione della Corte di giustizia. All’udienza innanzi al TAR abbiamo colto l’occasione per chiedere al collegio di pronunciarsi sulle modalità di attuazione della sentenza della Corte di giustizia: il TAR non si è limitato a disapplicare la proroga 2025-2026 in applicazione della sentenza della Corte di giustizia UE ma ha anche formulato una indicazione sui criteri con i quali il canone deve essere rideterminato a carico di coloro che hanno comunque goduto della proroga, ancorché illegittima. Ci auguriamo che ADM tenga conto di queste importanti indicazioni interpretative, al fine di evitare ulteriore contenzioso”.