Nessuna sospensione dell’attività senza un credito tributario definitivamente accertato. Lo ha stabilito una sentenza del TAR Palermo, pubblicata di recente, che ha accolto un ricorso proposto da un team di legali dello studio LEXIA composto da Alessandro Dagnino (Managing Partner), Ambrogio Panzarella (Partner), Gerlando Palillo (Associate) in difesa di un cliente. In particolare, i magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale hanno chiarito i limiti entro cui i Comuni possono esercitare i poteri attribuiti dall’art. 15-ter del decreto-legge n. 34/2019 in materia di contrasto all’evasione dei tributi locali.
Secondo il TAR, “l’eventuale irregolarità non potrebbe mai riguardare una pretesa creditizia che non sia stata definitivamente accertata a mezzo di un atto divenuto inoppugnabile” e, pertanto, deve ritenersi illegittima la “definizione di “irregolarità tributaria”, qual è quella di cui all’art. 2 del regolamento in parola nella parte in cui non ha fatto riferimento alla necessaria definitività dell’accertamento delle “irregolarità” contestate al ricorrente”. Il TAR ha quindi annullato l’articolo 2 del Regolamento antievasione del Comune di Palermo, “nella parte in cui consente di prescindere dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva”.
I giudici impongono anche al Comune di Palermo di pubblicare la sentenza nelle medesime forme di pubblicazione del regolamento. Il Comune di Palermo, dunque, non potrà più disporre la sospensione dell’attività o la revoca della licenza commerciale sulla base di tributi non definitivamente accertati. “Si tratta di una sentenza che ha effetto su tutti gli esercizi commerciali di Palermo. A seguito dell’annullamento della norma regolamentare, il Comune non potrà più intimare il pagamento e minacciare la chiusura dell’esercizio commerciale per l’asserito mancato pagamento di tributi alle “scadenze ordinarie”, ma solo per crediti tributari definitivamente accertati in una sentenza ovvero in atti amministrativi regolarmente notificati e non più soggetti a impugnazione. Inoltre, alla luce dei principi espressi dai Giudici amministrativi, possono essere impugnati tutti i regolamenti dei Comuni che prevedono disposizioni analoghe a quelle del Comune di Palermo oggi dichiarate illegittime”, spiegano i legali.