La bozza del nuovo OIC 5 introduce rilevanti modifiche agli aspetti operativi del bilancio di liquidazione, delineando una disciplina più organica e differenziata in funzione della presenza o meno di attività in continuazione.
Per le società in liquidazione prive di attività in continuazione, ossia nei casi in cui non sia stato deliberato l’esercizio provvisorio, neppure per singoli rami, è previsto l’utilizzo degli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui all’Appendice A e del rendiconto finanziario di cui all’Appendice C. In tale contesto, l’impostazione contabile è interamente orientata alla dismissione del patrimonio.
Sul piano valutativo, la bozza adotta criteri improntati a maggiore prudenza e a una significativa riduzione degli elementi previsionali. Le attività materiali e immateriali, le partecipazioni e i titoli di debito sono valutati al minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato; le attività materiali e immateriali non sono più oggetto di ammortamento, mentre per i titoli di debito non si applica il criterio del costo ammortizzato. I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore di presunta estinzione, che può differire dal nominale solo in presenza di elementi certi (ad esempio penali o sconti). Per tali poste non trovano applicazione né il costo ammortizzato né i meccanismi di attualizzazione, in quanto non coerenti con la logica liquidatoria.
Le altre voci di bilancio (tra cui rimanenze, lavori in corso, disponibilità liquide, fondi per rischi e oneri, ratei e risconti, imposte e operazioni in valuta estera) continuano a essere disciplinate dai principi contabili ordinari. Le differenze derivanti dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione sono rilevate nel patrimonio netto nella voce “rettifiche di liquidazione”.
Sotto il profilo della rappresentazione, viene meno la tradizionale distinzione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, sostituita da una classificazione per natura, più coerente con la finalità liquidatoria. Nel conto economico sono inoltre introdotte specifiche voci, tra cui A6 “Proventi della procedura liquidatoria” e B15 “Oneri della procedura liquidatoria”, finalizzate a evidenziare separatamente gli effetti economici della dismissione.
Per le società in liquidazione con attività in continuazione, qualora sia prevista la prosecuzione, anche parziale, dell’attività, l’articolo 2490 del codice civile richiede la separata evidenziazione delle relative poste. In tali casi, la bozza prevede l’adozione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui all’Appendice B e del rendiconto finanziario di cui all’Appendice D.
Il modello adottato è di tipo “misto”: per i rami aziendali in continuazione si applicano i principi contabili ordinari, in quanto permane una logica di funzionamento, mentre per le attività destinate alla liquidazione trovano applicazione i criteri specifici della fase liquidatoria. Tale distinzione si riflette anche nella rappresentazione in bilancio, attraverso l’evidenziazione separata delle attività destinate alla liquidazione.
Tra le semplificazioni introdotte, si segnala infine la possibilità di omettere il bilancio comparativo nel primo esercizio di applicazione dei nuovi schemi, qualora il confronto con i dati di un’impresa in funzionamento risulti poco significativo, previa adeguata informativa in nota integrativa.
Nel complesso, la bozza del nuovo OIC 5 segna un’evoluzione rilevante: il bilancio di liquidazione non è più finalizzato alla stima del valore di realizzo, ma assume la funzione di strumento di rendicontazione dell’andamento della procedura, attraverso criteri valutativi più rigorosi e maggiormente applicabili nella prassi.