Una nuova vittoria a favore dei concessionari del bingo arriva dalla sentenza n. 8708/2026 dell’11 maggio 2026 del TAR del Lazio (Sezione Seconda), con la quale anche il regime di proroga tecnica delle concessioni del bingo previsto per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024, che prevedeva un canone complessivo, a carico di ciascun concessionario, di euro 181.125, pari a 8.625 euro al mese, è stato dichiarato illegittimo.
Il Tribunale amministrativo del Lazio, accogliendo il ricorso di un concessionario difeso dallo studio legale LEXIA con il managing partner avv. prof. Alessandro Dagnino, ha disapplicato la normativa italiana, perché contrastante con la disciplina europea in tema di proroga delle concessioni, contenuta nella direttiva 23/2014/UE, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza “Anib e altri” del 20 marzo 2025, con la quale il giudice Ue ha accolto le tesi difensive formulate dallo stesso avvocato Dagnino, sancendo non soltanto l’illegittimità del regime di proroga nel suo complesso, ma anche del canone di proroga tecnica determinato in misura fissa, senza tenere conto dei risultati economici dei concessionari, con grave penalizzazione dei piccoli operatori a favore delle imprese di maggiore dimensione.
La situazione in Italia e il ruolo di Adm
La decisione europea ha generato un rilevante contenzioso in Italia poiché, sebbene il regime nazionale che da anni prevede proroghe, canoni fissi per tutti gli operatori rideterminati periodicamente al rialzo in modo unilaterale da parte dello Stato e divieto di trasferimento delle concessioni, sia stato dichiarato illegittimo, la Corte ha stabilito che nelle more del ripristino della legalità l’Agenzia dogane e monopoli debba applicare agli operatori che stanno tuttora esercitando le concessioni scadute, il pagamento di una somma che potrà essere anche fissata in via provvisoria, nelle more dell’istruttoria finalizzata alla sua determinazione definitiva. Il contenzioso oggi pendente verte, essenzialmente, sulla quantificazione di detta somma.
La sentenza del Tar
Sull’argomento il TAR, con la sentenza pubblicata ieri, ha affermato alcuni importanti principi: in primo luogo, ogni ulteriore proroga anche relativa a periodi successivi a quelli considerati dalla sentenza della Corte europea, va dichiarata illegittima e va perciò disapplicata per contrarietà con il diritto UE; in secondo luogo, in relazione a tutte le concessioni che, nel tempo, sono state prorogate alle condizioni stabilite dalla disciplina nazionale dichiarata illegittima, A.d.m. dovrà stabilire con provvedimenti discrezionali, anche in deroga alla normativa di legge, un’indennità a carico dei concessionari, che non potrà essere di pari importo per tutti gli operatori, ma dovrà tenere conto dei relativi fatturati prodotti nel tempo.
La dichiarazione del legale
«La sentenza presenta profili di grande interesse — dichiara l’avvocato Alessandro Dagnino — poiché stabilisce la natura di indennità e non di canone degli importi che dovranno essere determinati dall’Agenzia delle dogane e si tratta di una differenza sostanziale, poiché il pagamento di un’indennità ha finalità meramente compensativa, e non sanante, di una situazione illegittima, lasciando così in capo ai concessionari il diritto di chiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui gli stessi riescano a dimostrare che il regime di proroga abbia cagionato loro dei danni. Abbiamo perciò consigliato ai nostri assistiti di notificare atti interruttivi della prescrizione quinquennale ad A.d.m. nelle more della definizione del contenzioso e sin dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia Ue che ci ha dato ragione. Inoltre è di fondamentale importanza l’affermazione del principio che detta indennità non potrà essere uguale per tutti gli operatori, ma dovrà essere proporzionale al fatturato. Ne consegue che A.d.m. dovrà operare una redistribuzione del “costo” delle proroghe illegittime all’interno del mercato del bingo. Naturalmente resta fermo il diritto degli operatori, sia piccoli che grandi, di attivarsi per far valere le proprie ragioni nei confronti dello Stato, anche in termini di maggiori oneri sopravvenuti e non precedentemente calcolati nei piani industriali, a causa del riequilibrio del mercato che discenderà dal calcolo delle indennità definitive. È importante che A.d.m. agisca in tempi rapidi, perché occorre ripristinare velocemente la legalità eurounitaria nel settore e occorre farlo prima che venga pubblicata la gara per l’attribuzione delle concessioni, allo scopo di mettere tutti gli operatori in una posizione di par condicio sostanziale».