Assemblee societarie a distanza: Decreto Milleproroghe 2026

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Il Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 ha prorogato sino al 30 settembre 2026 l’ammissibilità, per le società per azioni, dello svolgimento di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche in mancanza di specifiche previsioni statutarie.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, emanato durante l’emergenza COVID-19, aveva introdotto misure “emergenziali” per le assemblee di società di capitali ed altri enti.

In particolare, in deroga all’art. 2370, comma 4 del codice civile, l’art. 106 del “Decreto Cura Italia” aveva introdotto la possibilità per le società per azioni di svolgere le assemblee in modalità videoconferenza o comunque mediante mezzi di telecomunicazione, anche qualora lo statuto della società non lo preveda.

Il legislatore ha progressivamente esteso questa disciplina oltre il periodo emergenziale, prima con la previsione di cui all’art. 3, comma 14-sexies del Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2025”), convertito dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 e, da ultimo, con l’art. 4, comma 11 del Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2026”), permettendo alle società per azioni di adottare modalità telematiche di svolgimento delle assemblee anche in assenza di apposita previsione statutaria, sino al 30 settembre 2026.

Pertanto, salvo ulteriori ed eventuali proroghe, a decorrere dal 30 settembre 2026, le modalità di svolgimento delle assemblee torneranno ad essere regolate dalle norme del codice civile e, di conseguenza, la possibilità di partecipare in assemblea a distanza è ammessa solo laddove consentito da una clausola statutaria, in conformità dell’art. 2370, comma 4 del codice civile.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, invece, nel silenzio della legge resta ferma la possibilità per i soci di intervenire alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato.

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