La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza pubblicata il 16 novembre 2025, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente le ragioni sostenute da una azienda del settore dell’edilizia e degli impianti, assistita da un team di legali di LEXIA composto da Alessandro Dagnino (Managing partner) e Antonino Calcò, (Counsel). La decisione riveste particolare importanza per il settore della riscossione, poiché chiarisce i limiti applicativi del pignoramento presso terzi “speciale” previsto dall’art. 72-bis DPR 602/1973 e, in particolare, gli effetti del pagamento tardivo da parte del terzo pignorato; ed inoltre stabilisce che la sospensione ex art 68 del “Cura Italia” non si applica per l’obbligo di pagamento in capo al terzo: la norma sospende i termini “dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento” ovvero i pagamenti che devono fare i contribuenti allo Stato, non pagamenti del terzo pignorato.
La vicenda
La vicenda nasce da una sentenza della CTP di Siracusa, che aveva condannato l’Agenzia a pagare oltre 20.000 euro per spese processuali alla società contribuente. Mentre la contribuente attendeva il pagamento, l’Agente della riscossione notificava all’Agenzia un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis, pignorando quel credito. L’Agenzia pagava, ma in ritardo rispetto al termine di 60 giorni previsto dalla norma. Da qui il nuovo contenzioso: la società si rivolge alla CTR chiedendo l’ottemperanza, sostenendo che il pagamento tardivo fosse inefficace. La CTR accoglie e nomina un commissario ad acta. L’Agenzia ricorre in Cassazione, sostenendo che il pagamento dovesse considerarsi tempestivo in virtù delle sospensioni dei termini introdotte dal DL 18/2020 (“Cura Italia”) durante l’emergenza COVID-19 e che, comunque, il pignoramento sarebbe rimasto efficace sino a un’eventuale opposizione del debitore.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha integralmente confermato la posizione sviluppata dal team di LEXIA. In particolare, la Corte ha affermato che: la sospensione dei termini prevista dall’art. 68 del DL 18/2020 si applica esclusivamente ai versamenti dovuti dai contribuenti e non riguarda i pagamenti che il terzo pignorato è chiamato a effettuare nell’ambito del pignoramento ex art. 72-bis; il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’automatica inefficacia del vincolo pignoratizio, senza necessità di opposizione o intervento del giudice dell’esecuzione; la procedura speciale di cui all’art. 72-bis ha natura rigidamente perentoria: decorso il termine, l’Agente della riscossione deve procedere, se del caso, con un nuovo pignoramento nelle forme ordinarie. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condannato l’Amministrazione alle spese di giudizio.
Il commento dello studio
“La decisione conferma l’orientamento secondo cui la disciplina del pignoramento speciale richiede il rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge e non può essere estesa oltre i confini tracciati dal legislatore”, spiegano i legali di LEXIA, “la pronuncia tutela il contribuente da un’applicazione impropria del pignoramento ex art. 72-bis e rafforza la certezza del diritto in materia esecutiva tributaria”.