OIC 34: derivazione rafforzata

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Il MEF, con il decreto del 27 giugno 2025, ha chiarito le regole di rilevanza fiscale delle contabilizzazioni introdotte dall’OIC 34, regolando i fenomeni di incerta qualificazione e classificazione.

Il regolatore ha disattivato l’applicazione della derivazione rafforzata per i minori ricavi contabilizzati e stimati per massa e non in modo analitico. Tali minori ricavi fanno riferimento a penali legali o contrattuali e ai resi stimati. In entrambe le casistiche, tali rilevazioni contabili avranno rilevanza fiscale ai fini IRES e IRAP solo nel momento in cui l’esistenza diventa certa e l’ammontare diventa determinabile in maniera obiettiva.

Il decreto disciplina anche i costi di ottenimento del contratto (come le provvigioni di un agente), che, se capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzati, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Il principio di derivazione rafforzata non viene applicato anche per ulteriori due casistiche:

  • Contratti onerosi: contratti attraverso i quali la società si impegna a soddisfare un’obbligazione i cui costi attesi sono superiori ai benefici pattuiti. Al momento dell’assunzione dell’impegno, in sede di valutazione, la società dovrà rilevare un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta. Tale accantonamento diventerà fiscalmente deducibile solo nel momento in cui l’ammontare dei costi inizialmente stimati diventa certo e determinabile.
  • Concorsi a premio: il costo viene rilevato a fondo oneri senza rettifica del ricavo. Tali somme assumeranno rilevanza fiscale al momento del sostenimento effettivo del costo.

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