Il contributo passa in rassegna le motivazioni con cui la Suprema Corte (Cass., sez. IV, 25 febbraio 2026 n. 7563) ha chiarito che nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore è titolare della posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro e, pertanto, deve essere qualificato “datore di lavoro” ai sensi del d.lgs. 81/2008. La Cassazione ha altresì escluso l’applicabilità alla società semplice della delega gestoria prevista dall’art. 2381 c.c., con esclusivo riferimento alle società per azioni.
Pronunciandosi sulla responsabilità dell’amministratore di una società agricola colpevole di avere investito un suo dipendente mentre trasportava il fieno con un trattore i cui sistemi di segnalamento non erano correttamente attivati, la Cassazione ha affrontato diverse questioni giuridiche che attengono sia alla responsabilità penale dei soci amministratori sia alla responsabilità della società semplice ai sensi del d.lgs. 231/01.
In primo luogo, la Corte ha considerato esenti da vizi logico-argomentativi le motivazioni cui le sentenze di merito (conformi) hanno condannato per omicidio colposo in concorso tutti i soci datori di lavoro, individuandone i profili di negligenza, imprudenza e imperizia:
- nell’omessa adozione di un piano di viabilità e della segnaletica verticale e orizzontale che separassero le aree pedonali dalle zone di transito dei mezzi agricoli;
- nell’inidonea manutenzione del mezzo di lavoro, che risultava sprovvisto di “cicalino” (segnalatore acustico delle manovre in retromarcia) e lampeggiante, in violazione, dunque, dell’art. 71, co. 4, lett. a) n. 2 D.lgs. 81/01. Oltretutto, il lunotto posteriore era totalmente coperto da uno spesso strato di polvere;
- nella violazione degli artt. 20, comma 2 lett. c) e 73, comma 5, D.lgs. n. 81/2008, 140 e 141 del D.lgs. n. 285/1992, dal momento che il conducente non era abilitato all’uso del mezzo, né aveva innestato la retromarcia verificando adeguatamente lo stato dei luoghi.
All’obiezione difensiva secondo cui all’autore materiale dell’omicidio sarebbe stata conferita la rappresentanza legale della società anche ai fini “degli adempimenti necessari alla disciplina del lavoro” (riportata nella visura camerale) idonea a escludere la responsabilità degli altri soci amministratori, la Cassazione ha replicato che nelle società semplici “datore di lavoro – e perciò titolare della posizione di garanzia collegata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti – è ciascuno dei soci cui è attribuita l’amministrazione disgiunta”. Non può trovare applicazione, dunque, l’istituto della delega gestoria previsto dall’art. 2831 cod. civ. espressamente “per le sole società per azioni, ovvero per strutture societarie complesse” e comunque sottoposto a una disciplina particolare, atteso che il C.d.A. può trasferire le sue attribuzioni ad un suo componente (o a un comitato formato da suoi componenti) determinando in anticipo “il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega”.
Nelle società semplici, del resto, non è ipotizzabile una piena segregazione tra rischio e responsabilità prevenzionistica finché ciascun socio amministratore conservi autonomi poteri di gestione dell’attività e dell’organizzazione del lavoro. Tutt’al più, potrà configurarsi una concentrazione funzionale della responsabilità in capo a un socio o a un delegato, quando l’assetto sia effettivo, formalizzato e accompagnato da reali poteri decisionali, organizzativi e di spesa.
Sulla scorta delle sentenze di merito, la Cassazione ha comunque sottolineato come il potere conferito al socio non si riferisse specificamente alla sicurezza sul lavoro: materia, questa, di cui erano chiamati a rispondere tutti i soci in qualità di datori di lavoro, atteso che l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri salvo diversa pattuizione (art. 2257 cod. civ.).
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno ritenuto l’ente responsabile ai sensi dell’art. 25-septies d.lgs. 231/01 ravvisandone la colpa di organizzazione nella inidoneità del modello organizzativo, che avrebbe dovuto: a) prevedere il rischio specifico adottando opportune contromisure e segnatamente un piano di viabilità interna; b) adottare misure volte a prevenire il rischio di interferenza fra lavoratori a terra e mezzi in transito attraverso la predisposizione di segnaletica verticale e orizzontale, piccoli dossi, interdizione dell’accesso a soggetti non coinvolti nella movimentazione del fieno; c) prevedere una corretta informazione dei lavoratori. Nel solco di consolidata giurisprudenza, la Corte ha altresì individuato il vantaggio dell’ente nel risparmio su una serie di spese: da quelle necessarie alla materiale predisposizione della segnaletica a quelle destinate alla formazione dei dipendenti e lo studio di un efficace piano di viabilità.
In definitiva, con la sentenza in epigrafe, la Cassazione ha ribadito che:
- nelle società semplici con amministrazione disgiunta ciascun socio è amministratore di fatto e diritto e, pertanto, essendo titolare dei poteri decisionali e di spesa rilevanti ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, va considerato “datore di lavoro” a tutti gli effetti;
- alle società semplici non può applicarsi il modello di delega gestoria previsto dall’art. 2381 c.c. (proprio delle società per azioni) per escludere o comprimere la posizione di garanzia in materia di sicurezza nelle società semplici; l’unico istituto rilevante può essere la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/2008, purché ne sussistano tutti i requisiti.
Affermando che ciascun socio amministratore assume la funzione di datore di lavoro, la Cassazione individua, dunque, non uno ma diversi garanti: principio, questo, che impone di verificare come l’organizzazione societaria sia stata concretamente costruita e governata. In questa prospettiva, la colpa non si esaurisce nell’errore operativo del singolo ma può consistere nel difetto strutturale dell’assetto organizzativo predisposto dalla società. Dirimente, allora, appare la verifica dell’adeguatezza dell’organizzazione: una società semplice che operi con lavoratori, mezzi, procedure e rischi propri dell’attività d’impresa non può affidarsi a prassi informali, consuetudini familiari o ripartizioni tacite di compiti ma deve dotarsi di un assetto idoneo a identificare i rischi, attribuire responsabilità effettive e assicurare l’attuazione delle misure prevenzionistiche.