I prediction markets tra servizi di investimento, cripto-attività e scommesse

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I c.d. prediction markets sono piattaforme che consentono la negoziazione di contratti il cui esito è subordinato al verificarsi di eventi futuri di natura politica, economica, sportiva o di attualità, con volumi di scambio globali ormai nell’ordine delle decine di miliardi di dollari. La relativa qualificazione giuridica si colloca all’incrocio di tre discipline distinte: la regolamentazione dei servizi e degli strumenti finanziari (MiFID II), il regime delle cripto-attività (MiCAR) e la normativa nazionale in materia di giochi e scommesse.

Il fenomeno dei prediction markets

I prediction markets sono piattaforme di negoziazione in cui gli utenti acquistano e vendono contratti, definiti event contracts, il cui valore è collegato all’esito di eventi futuri. Il prezzo di ciascun contratto, generalmente compreso tra zero e uno, esprime la probabilità che il mercato attribuisce collettivamente al verificarsi dell’evento. Alla scadenza, il contratto attribuisce un importo fisso in caso di esito positivo e nessun importo in caso contrario, secondo una struttura di pay-off binaria.

Il fenomeno si è sviluppato prevalentemente negli Stati Uniti, ove le piattaforme di maggiore diffusione operano; nell’Unione europea non risultano, ad oggi, operatori autorizzati all’offerta di prediction markets: l’accesso degli utenti europei avviene prevalentemente tramite piattaforme estere, sovente basate su infrastrutture a registro distribuito e strutturate in forma di cripto-attività.

La progressiva estensione dell’offerta, dagli eventi politici ed economici sino ai risultati sportivi pone la questione circa la qualificazione del fenomeno dal punto di vista regolamentare, riconducibile a tre corpi normativi distinti: la direttiva Direttiva 2014/65/UE (la “MiFID II”), il regolamento (UE) 2023/1114 (il “MiCAR”) e la normativa in materia di giochi e scommesse, non armonizzata a livello europeo.

La qualificazione come strumenti finanziari: il public statement dell’ESMA

Con il public statement del 3 luglio 2026, l’ESMA è intervenuta in via generale sulla materia, chiarendo che numerosi event contracts presentano le caratteristiche proprie delle opzioni binarie e possono pertanto integrare la nozione di strumento finanziario ai sensi della MiFID II.

Il criterio individuato dall’ESMA è di natura funzionale, non nominalistica: la denominazione commerciale del prodotto è irrilevante ai fini della qualificazione, mentre rileva la struttura economica del contratto. Ove l’esito sia binario (pagamento di un importo predeterminato ovvero nessun pagamento) in funzione della risposta affermativa o negativa a una domanda su un evento futuro, e il quesito abbia ad oggetto un sottostante riconducibile alle categorie contemplate dalla definizione di derivato utilizzata dalla MiFID II (es. merci, tassi di interesse, materie prime, etc.), il contratto è qualificato come derivato.

La principale conseguenza di tale approccio consiste nella possibile applicazione delle misure di product intervention sulle opzioni binarie. L’ESMA ha inoltre richiamato il divieto di condotte elusive, evidenziando l’attenzione della vigilanza verso strutture, ad esempio basate su meccanismi di coupon o reward, idonee ad attenuare artificiosamente l’impatto delle misure restrittive.

Prediction markets e MiCAR

Il public statement considera altresì l’ipotesi, ricorrente nella prassi, dei contratti emessi e negoziati in forma tokenizzata su infrastrutture a registro distribuito. Ove il contratto non integri i requisiti dello strumento finanziario, tipicamente perché il sottostante non rientra tra quelli previsti dalla MiFID, il relativo token può qualificarsi come cripto-attività e ricadere nell’ambito di applicazione del MiCAR, con i conseguenti obblighi a carico di emittenti e prestatori di servizi per le cripto-attività.

Il rapporto tra le due discipline è governato dal principio di prevalenza della qualificazione finanziaria: qualora la cripto-attività integri al contempo uno strumento finanziario, la disciplina del MiCAR cede il passo a quella della MiFID II, in linea con quanto previsto in via generale dallo stesso MiCAR.

La disciplina nazionale in materia di gioco e scommesse

Quando il contratto ha ad oggetto eventi privi di natura finanziaria – un’elezione politica, un risultato sportivo, un dato di attualità – il tema che si pone in relazione ai prediction markets è piuttosto se debba applicarsi la disciplina nazionale in materia di gioco e delle scommesse.

Il quesito è reso ancora più complesso dal fatto che la materia non è armonizzata a livello dell’Unione europea ed è rimessa alle scelte del legislatore nazionale. Questo approccio mal si concilia con la vocazione fortemente transfrontaliera delle piattaforme di prediction markets e rende particolarmente complesso l’enforcement dei poteri di vigilanza da parte delle autorità del settore.

Nell’ordinamento italiano, l’organizzazione e la raccolta di scommesse costituiscono attività riservata, esercitabile esclusivamente in forza di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (l’”ADM”).

Su tali basi l’ADM ha qualificato le principali piattaforme di prediction market come operatori di scommesse non autorizzati, disponendo l’inibizione dell’accesso ai relativi siti degli operatori, ritenendo che l’offerta al pubblico italiano, in assenza di autorizzazione, di contratti su eventi è considerata raccolta abusiva di gioco.

L’attenzione delle autorità di settore si è intensificata anche a livello sovranazionale: il 17 giugno 2026 i regolatori del gioco di nove Paesi europei, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con cui si sono impegnati a un’azione coordinata contro le piattaforme di prediction market prive di licenza in occasione della Coppa del Mondo, invitando le federazioni sportive a verificare lo status autorizzativo degli operatori prima di concludere accordi di sponsorizzazione.

Quali sono le prospettive di regolamentazione del fenomeno?

L’intervento dell’ESMA chiude, quantomeno per i contratti a sottostante finanziario, la fase di incertezza regolamentare, riaffermando il principio per cui l’innovazione commerciale non genera vuoti normativi ove le caratteristiche del prodotto rientrino in definizioni già consolidate.

Per gli altri segmenti del fenomeno, l’evoluzione della disciplina si svolge su due piani: a livello dell’Unione europea, la consultazione della Commissione nell’ambito della revisione del MiCAR potrà definire uno statuto ad hoc per i prediction contracts; a livello nazionale, resta aperta la questione dell’eventuale attrazione dei mercati predittivi su eventi non finanziari nel perimetro del gioco pubblico concessorio. Per gli operatori che intendano strutturare un’offerta conforme, l’analisi deve muovere dalla mappatura dei singoli contratti e dei relativi sottostanti, dalla verifica dei presidi autorizzativi richiesti in ciascuna giurisdizione di destinazione e dalla predisposizione di restrizioni effettive, tecniche e contrattuali, idonee a impedire la distribuzione di prodotti vietati alla clientela al dettaglio europea.

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