La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 inaugura un progetto di più ampio respiro con il quale l’Agenzia delle Entrate intende offrire una ricostruzione sistematica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”). Questa prima parte è dedicata agli istituti che hanno segnato la maggiore discontinuità rispetto alla legge fallimentare, esaminati non soltanto nella loro evoluzione normativa, ma anche alla luce delle relazioni illustrative, degli orientamenti giurisprudenziali e delle principali questioni emerse nella prassi applicativa. Si tratta di un documento che, pur circoscritto ai profili di interesse diretto o indiretto dell’Amministrazione finanziaria, assume rilievo anche per imprese, creditori, istituti finanziari e professionisti coinvolti nei percorsi di risanamento e ristrutturazione.
La Circolare restituisce, in particolare, una lettura unitaria del nuovo sistema, nel quale la tempestiva rilevazione degli squilibri, la concretezza delle prospettive di risanamento e l’effettività delle trattative assumono un ruolo centrale. La composizione negoziata, le misure protettive, il trattamento del debito tributario, il concordato semplificato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la disciplina dei gruppi vengono così ricondotti a un medesimo disegno: anticipare la gestione della crisi, preservare (ove possibile) il valore dell’impresa e riservare gli strumenti liquidatori alle ipotesi in cui non risultino praticabili soluzioni alternative.
Dalla logica liquidatoria alla gestione anticipata della crisi
La Circolare ricostruisce il percorso che ha condotto il Legislatore a muovere dal modello tradizionale del fallimento a un ordinamento che ha nella conservazione dell’impresa (se percorribile) il suo obiettivo prioritario. In tale quadro, assume rilievo centrale la definizione di “crisi” come probabilità di insolvenza, misurata attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni programmate nei dodici mesi successivi, con una evidente anticipazione del momento in cui il sistema chiede all’impresa di attivarsi. Il passaggio è completato dall’art. 3 del Codice della Crisi, che la Circolare legge come presidio organizzativo permanente, imponendo all’imprenditore assetti adeguati a rilevare tempestivamente gli squilibri e a reagire senza indugio.
Sul piano applicativo, tale impostazione ha un impatto pragmatico rispetto agli scenari fattuali che si presentano in concreto. L’efficace utilizzo dei predetti strumenti presuppone, infatti, un’attività costante di rilevazione e valutazione degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, tale da consentire l’emersione tempestiva delle situazioni di difficoltà. In questa prospettiva, l’adeguatezza degli assetti organizzativi, l’affidabilità dei flussi informativi e la capacità di elaborare previsioni attendibili assumono rilievo sostanziale nella definizione delle strategie di risanamento, anziché configurarsi come meri adempimenti formali o accessori.
La composizione negoziata come snodo centrale del nuovo sistema
La parte più corposa della Circolare è dedicata alla composizione negoziata, che viene descritta come percorso volontario, riservato e stragiudiziale di regolazione consensuale della crisi, attivabile esclusivamente su iniziativa dell’imprenditore. Come noto, l’istituto non è una procedura concorsuale, ma opera come percorso con cui verificare se esistano concrete prospettive di risanamento, identificando quale sia il canale più idoneo per realizzarle.
Un primo chiarimento di forte impatto applicativo riguarda il perimetro soggettivo e oggettivo di accesso. La Circolare, anche richiamando il decreto dirigenziale aggiornato al 23 aprile 2026 e gli arresti giurisprudenziali maturati sul punto, afferma che la composizione negoziata può essere utilizzata anche in presenza di crisi conclamata o di insolvenza, purché sussistano concrete prospettive di risanamento e la situazione sia reversibile in termini economico – funzionali. Il vero baricentro dell’istituto viene così individuato nella “ragionevole perseguibilità” del risanamento, che deve essere verificata in concreto sulla base dello stato dell’impresa, delle azioni prospettate, della serietà delle trattative e della possibilità di continuità anche indiretta, mediante trasferimento dell’azienda o di suoi rami.
Tale impostazione comporta un più rigoroso scrutinio dei presupposti di accesso e delle finalità concretamente perseguite attraverso tale percorso. La Circolare esclude che la composizione negoziata possa essere utilizzata in funzione meramente liquidatoria, in particolare quando il piano non contempli alcuna prospettiva di continuità aziendale e sia diretto esclusivamente a sospendere le iniziative dei creditori o a predisporre un esito liquidatorio già definito sin dall’origine. Ne consegue che, per l’impresa, gli advisor e i finanziatori, l’accesso alla composizione negoziata debba fondarsi su un quadro informativo attendibile e su una strategia di risanamento concretamente delineata, non essendo sufficiente una rappresentazione generica della situazione debitoria.
Sul piano documentale, la Circolare attribuisce rilievo decisivo alla situazione economico – patrimoniale e finanziaria aggiornata e al progetto di piano di risanamento, che devono essere coerenti con la check-list ministeriale e accompagnati da un piano finanziario a sei mesi. Tali documenti non costituiscono mere formalità, ma assolvono una funzione specifica: servono a misurare l’andamento dell’impresa nel corso delle trattative, a consentire all’esperto e ai creditori di verificare la tenuta del percorso e a distinguere i casi in cui il deterioramento è ancora governabile da quelli in cui lo spazio per il risanamento si è ormai esaurito.
Anche il ruolo dell’esperto emerge rafforzato. La Circolare ne sottolinea la centralità sia nella valutazione preliminare di indipendenza e adeguatezza professionale, sia nella facilitazione delle trattative, sia ancora nella verifica permanente della coerenza del percorso con l’obiettivo di risanamento. In termini operativi, ciò rende la relazione dell’esperto e la gestione del contraddittorio negoziale elementi sempre più sensibili, anche in vista di eventuali transizioni verso strumenti giurisdizionali.
Misure protettive e rapporti con il ceto bancario
La Circolare dedica particolare attenzione alle misure protettive e cautelari, chiarendone la funzione strettamente strumentale rispetto al buon esito delle trattative e al risanamento dell’impresa. Occorre, al riguardo, distinguere tra l’efficacia provvisoria delle misure protettive, che decorre dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto, e la loro successiva conferma da parte del tribunale. Quest’ultima non costituisce un esito automatico dell’accesso alla composizione negoziata, ma presuppone la verifica dell’effettiva esistenza di trattative, della non implausibilità del piano e della concreta funzionalità della protezione richiesta rispetto alle prospettive di risanamento.
Il sindacato giudiziale investe, inoltre, la proporzionalità delle misure rispetto al sacrificio imposto ai creditori e la loro idoneità a preservare trattative effettivamente in corso. La protezione non può, pertanto, tradursi in una moratoria meramente dilatoria, diretta soltanto a paralizzare le iniziative esecutive, ma deve inserirsi in un percorso negoziale concreto, condotto sulla base di informazioni complete e secondo correttezza e buona fede. In tale prospettiva, la Circolare recepisce un orientamento giurisprudenziale rigoroso nei confronti delle istanze fondate su piani privi di una credibile prospettiva di continuità o comunque inidonei a delineare un percorso effettivo di riequilibrio, che in quanto tali non sono suscettibili di accoglimento.
Particolarmente rilevanti sono, inoltre, le ricadute sui rapporti bancari. La rassegna giurisprudenziale richiamata dalla Circolare comprende provvedimenti che, in presenza dei necessari presupposti, hanno vietato agli intermediari di modificare la classificazione del credito, di effettuare segnalazioni a sofferenza, di escutere garanzie pubbliche o personali, di operare compensazioni sui conti correnti o di interrompere determinati affidamenti. In altri casi è stata disposta la sospensione temporanea del rimborso dei finanziamenti o l’inibizione delle segnalazioni alla Centrale rischi.
L’ammissibilità di tali interventi resta comunque subordinata alla dimostrazione che la condotta del creditore possa compromettere trattative serie e che la misura richiesta sia concretamente necessaria al risanamento, fermo il rispetto della disciplina di vigilanza prudenziale.
Il trattamento del debito tributario nella composizione negoziata
Un distinto ambito di approfondimento riguarda il trattamento del debito tributario. Nel corso delle trattative, l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali una proposta di accordo transattivo avente a oggetto il pagamento parziale o dilazionato dei debiti erariali, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi. Il sacrificio richiesto all’Erario deve, tuttavia, essere sorretto dall’attestazione di un professionista indipendente, chiamato a dimostrare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
La Circolare riconosce, in tale contesto, anche la possibilità di prevedere il pagamento parziale del credito IVA, purché un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto assicuri all’Amministrazione finanziaria una soddisfazione non inferiore a quella conseguibile nello scenario liquidatorio. La comparazione con l’alternativa liquidatoria assume, pertanto, rilievo determinante sia ai fini della costruzione della proposta sia ai fini della sua valutazione da parte degli uffici.
La proposta deve inoltre essere presentata con congruo anticipo rispetto alla conclusione delle trattative. La manifestazione di volontà dell’Amministrazione finanziaria presuppone, infatti, lo svolgimento di un’istruttoria articolata, comprensiva dell’acquisizione dei necessari pareri interni e dell’instaurazione di un effettivo contraddittorio con il debitore. La presentazione dell’istanza in prossimità della scadenza del termine può, dunque, essere valutata come contraria ai principi di correttezza, buona fede e reciproco affidamento, qualora non consenta agli uffici di compiere le verifiche richieste.
A tale dovere di tempestiva attivazione dell’imprenditore corrisponde l’obbligo degli uffici di condurre l’istruttoria secondo criteri di efficienza e celerità, in tempi compatibili con le esigenze del percorso di risanamento. La Circolare delinea così un rapporto procedimentale improntato alla collaborazione, nel quale la tempestività dell’interlocuzione costituisce una condizione essenziale per l’effettiva integrazione del credito tributario nella soluzione negoziale.
Le misure premiali e la rilevanza strategica dei profili fiscali
A completamento della disciplina l’art. 25-bis CCII prevede una serie di misure premiali dirette a incentivare l’accesso tempestivo alla composizione negoziata. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, gli interessi che maturano sui debiti tributari sono ridotti alla misura legale. Al ricorrere dei relativi presupposti, le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima e, per determinati debiti sorti anteriormente all’accesso al percorso, interessi e sanzioni possono essere ridotti della metà.
L’applicazione dei benefici non è, tuttavia, uniforme, ma varia in funzione dell’esito della composizione negoziata e dello strumento attraverso il quale il percorso viene definito. La disciplina premiale deve quindi essere valutata alla luce della soluzione concretamente adottata, nonché degli eventuali effetti derivanti dalla successiva apertura di una procedura liquidatoria.
Per alcuni esiti espressamente individuati dal Codice e a condizione che la relativa soluzione sia pubblicata nel registro delle imprese, trovano inoltre applicazione l’irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti; la deducibilità delle perdite su crediti senza necessità di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, nonché il diritto del creditore di recuperare l’IVA relativa alla parte di credito non soddisfatta mediante l’emissione di una nota di variazione.
Ne deriva che il trattamento del debito tributario non può essere rinviato alla fase conclusiva delle trattative, ma deve essere considerato sin dalla predisposizione del piano. Esso incide sulla determinazione dei flussi finanziari, sul trattamento complessivo dei creditori, sulla convenienza comparativa della proposta e sui tempi necessari per la sua attuazione. La sostenibilità fiscale costituisce, pertanto, una componente essenziale della fattibilità economica e giuridica del percorso di risanamento e non un profilo meramente accessorio.
La natura residuale del concordato semplificato
All’esito della composizione negoziata, il Codice contempla il concordato semplificato quale soluzione residuale per la liquidazione del patrimonio. L’istituto è accessibile solo dopo l’esito negativo della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, a condizione che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali per la ristrutturazione dei debiti non siano praticabili.
La Circolare ne sottolinea il carattere autonomo rispetto al concordato preventivo liquidatorio e la natura concorsuale, nonostante la semplificazione del procedimento e l’assenza del voto dei creditori. In tale contesto, la relazione finale dell’esperto assume rilievo centrale, poiché deve documentare l’effettivo svolgimento delle trattative, la condotta delle parti e l’assenza di alternative concretamente percorribili. Essa costituisce, pertanto, un presidio essenziale contro l’utilizzo della composizione negoziata come passaggio meramente formale verso un esito liquidatorio già programmato.
Sul piano distributivo, la Circolare conferma il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, ferma la possibilità di prevedere il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati nei limiti del valore di realizzo dei beni gravati. Ne consegue che il concordato semplificato non rappresenta una modalità ordinaria di liquidazione alternativa al concordato preventivo, ma presuppone un effettivo tentativo di risanamento e la documentata impraticabilità di diverse soluzioni. La qualità e la trasparenza del percorso negoziale assumono, quindi, rilievo determinante ai fini dell’accesso allo strumento.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: allerta attenuata, ma non irrilevante
La disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati conferma che il Legislatore ha ridimensionato il modello originario, abbandonando meccanismi automatici di attivazione e privilegiando un sistema di stimolo informativo rivolto all’imprenditore. La Circolare chiarisce che la segnalazione al superamento delle soglie debitorie non impone alcun obbligo automatico di attivazione di una procedura, ma costituisce un invito a verificare l’equilibrio della gestione e a valutare l’eventuale accesso alla composizione negoziata.
Il dato non deve, tuttavia, essere sottovalutato. Anche in assenza di automatismi, può assumere rilievo nella valutazione della diligenza degli amministratori, della tempestività delle iniziative assunte e dell’adeguatezza della reazione dell’impresa ai primi segnali di deterioramento. In altri termini, la progressiva attenuazione dei meccanismi di allerta non riduce la rilevanza delle segnalazioni, ma trasferisce il baricentro della valutazione sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e sulla tempestività delle iniziative assunte dagli organi gestori.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e gruppi di imprese: le vere novità sistemiche da presidiare
Tra i profili di maggiore novità sistemica, la Circolare colloca il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e la disciplina della crisi di gruppo. Quanto al PRO, la Circolare ne evidenzia il carattere di discontinuità rispetto alle ordinarie regole distributive, consentendo la libera allocazione del valore generato dal piano, anche in deroga all’ordine delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata da tutte le classi di creditori. Si tratta di un passaggio di grande rilievo, perché amplia il ventaglio degli strumenti disponibili per le ristrutturazioni complesse e richiede ai professionisti una capacità molto più sofisticata nella costruzione delle classi, nella negoziazione del consenso e nella tenuta economica del piano.
Sul fronte dei gruppi, la Circolare valorizza la possibilità di presentare ricorsi unitari con piani unitari o reciprocamente collegati, ferma restando l’autonomia delle masse attive e passive delle singole società. L’attestazione del professionista, in tali contesti, deve però compiere un salto di qualità, perché deve illustrare la struttura del gruppo, i legami partecipativi o contrattuali e soprattutto quantificare la maggiore convenienza per i creditori di ciascuna impresa derivante dalla scelta unitaria rispetto a piani autonomi. La Circolare segnala inoltre che l’autonomia delle masse resta ferma anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, pur ammettendo la presentazione di una proposta unitaria di trattamento del debito fiscale secondo i criteri previsti dall’art. 284-bis CCII.
Per i gruppi societari in tensione finanziaria questo significa che il coordinamento procedurale non elimina la necessità di una rigorosa analisi perimetrale per singola entità, né consente scorciatoie nella dimostrazione del beneficio concreto per ciascun ceto creditorio. È prevedibile, pertanto, che proprio sul terreno dei gruppi si concentrino alcune delle questioni più delicate in termini di attestazione, classificazione, trattamento fiscale e gestione del contenzioso.
Considerazioni conclusive
Nel suo complesso, la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 non si limita a ricostruire la disciplina dei nuovi istituti del CCII, ma ne propone una lettura unitaria, coerente con il progressivo superamento della tradizionale logica liquidatoria. Prevenzione della crisi, tempestiva emersione degli squilibri, salvaguardia della continuità aziendale, effettività delle trattative e impiego selettivo degli strumenti protettivi e liquidatori costituiscono le direttrici lungo le quali si sviluppa l’intero documento. Per gli operatori, l’indicazione che ne deriva è chiara: l’efficacia degli strumenti dipende non soltanto dalla loro corretta individuazione, ma soprattutto dalla tempestività dell’intervento, dall’affidabilità dei dati, dall’adeguatezza degli assetti organizzativi e dalla credibilità economica, finanziaria e fiscale del piano.
La composizione negoziata si conferma il principale percorso di anticipazione e gestione consensuale della crisi, mentre il concordato semplificato mantiene una funzione strettamente residuale. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati rafforzano il dovere di tempestiva reazione degli organi gestori; il PRO e la disciplina dei gruppi, a loro volta, ampliano le possibilità di intervento, ma richiedono una crescente capacità di coordinamento tra profili economici, societari, concorsuali e tributari. Più che introdurre un diverso metodo di applicazione dei singoli istituti, la Circolare sollecita quindi un mutamento nell’approccio alla crisi d’impresa: individuarne anticipatamente i segnali, governarne l’evoluzione attraverso una strategia integrata e ricorrere a ciascuno strumento nel rispetto della funzione e dei presupposti che gli sono propri.