La revisione del framework Solvency II: evoluzione del quadro regolamentare e principali modifiche

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Con la pubblicazione dell’ultimo set di linee guida e progetti di standard tecnici, avvenuta il 15 luglio 2026, l’EIOPA ha completato il mandato di revisione di Solvency II prima che il nuovo quadro normativo entri in vigore il 30 gennaio 2027. L’adozione di quest’ultimo tassello nel processo di aggiornamento di Solvency II costituisce l’occasione per analizzare le principali modifiche apportate e le linee di evoluzione seguite nell’ambito di una riforma diretta a rafforzare la resilienza, la solidità e la sostenibilità del sistema assicurativo europeo.

Evoluzione del framework regolamentare di Solvency II

Il processo di revisione della direttiva 2009/138/CE (“Solvency II”) ha preso avvio nel 2020 ed è culminato nella direttiva (UE) 2025/2, la quale ha innovato il quadro Solvency II sotto molteplici profili, con l’obiettivo non solo di rafforzare la resilienza prudenziale del settore assicurativo, ma anche di calibrare gli oneri regolamentari, in modo da non scoraggiare gli investimenti di lungo periodo e la funzione delle imprese di assicurazione nel finanziamento dell’economia europea.

Il 15 luglio 2026 EIOPA ha pubblicato un ultimo set di linee guida e progetti di standard tecnici connessi alla revisione del framework Solvency II. Risulta così completato il mandato attuativo di EIOPA nella fase di secondo livello. I progetti di standard tecnici sono stati trasmessi alla Commissione europea per l’adozione e, insieme alle linee guida, accompagnano l’attuazione del quadro Solvency II riformato.

Sul piano temporale, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva (UE) 2025/2 entro il 29 gennaio 2027 e il nuovo regime, insieme alle misure tecniche di attuazione, troverà applicazione dal 30 gennaio 2027. L’attuazione della revisione di Solvency II richiederà, dunque, un’implementazione nazionale, che, riguardo all’ordinamento italiano, andrà effettuata attraverso la modifica del Codice delle Assicurazioni e l’emanazione di appositi provvedimenti regolamentari da parte di IVASS.

Il principio di proporzionalità

Una delle principali linee guida della riforma riguarda il principio di proporzionalità. La revisione di Solvency II è infatti impostata come intervento di modulazione degli obblighi regolamentari in funzione della natura e della complessità dei rischi assunti dalle imprese.

Nella nuova versione della Solvency II, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, il quadro di proporzionalità si riflette nell’introduzione dell’art. 29-bis per le imprese piccole e non complesse e, più in generale, nelle misure di proporzionalità applicabili previa valutazione o approvazione delle Autorità di vigilanza.

Per le imprese piccole e non complesse, dunque, è prevista una riduzione degli oneri amministrativi, ferma la necessità di mantenere adeguati presidi prudenziali.

Requisiti quantitativi

Un secondo blocco centrale della revisione riguarda la rappresentazione dei rischi assunti dalle imprese di assicurazione, di cui la nuova normativa dovrebbe accrescere l’accuratezza e la precisione.

Tra gli ambiti rispetto ai quali interviene la Solvency II si segnalano:

  • le misure di garanzia a lungo termine, che costituiscono presidio, in base alla normativa Solvency II, per evitare che la valutazione delle riserve tecniche delle imprese sia eccessivamente influenzata dalla volatilità dei mercati finanziari;
  • la revisione della formula del margine di rischio con la riduzione, tra l’altro, del tasso di costo del capitale al 4,75% e l’introduzione di criteri per riflettere meglio la progressiva riduzione dei rischi nel tempo: queste modifiche dovrebbero avere l’effetto di liberare capacità patrimoniale e aumentare il potenziale di investimento delle imprese di assicurazione;
  • il trattamento prudenziale dei rischi di mercato nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) con riferimento all’ampiezza dell’aggiustamento simmetrico per il rischio azionario applicato alla formula standard, alla metodologia di calcolo del rischio di tasso d’interesse e al trattamento degli investimenti azionari detenuti a lungo termine.

Requisiti qualitativi

Sotto il profilo qualitativo, la direttiva (UE) 2025/2 rafforza la governance, l’indipendenza delle funzioni chiave e la gestione dei rischi a fronte della crescente complessità delle imprese di assicurazione e delle sfide della digitalizzazione, pur sempre in un’ottica di proporzionalità e in linea con gli altri settori del mercato finanziario.

In particolare, sono rafforzati i requisiti e le competenze che i membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza devono possedere. Il sistema di governance è soggetto a un riesame interno periodico in relazione all’adeguatezza della composizione, dell’efficacia e degli assetti interni dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Per le imprese di minori dimensioni e complessità, sono introdotte forme di flessibilità nella strutturazione delle funzioni fondamentali senza compromettere la solidità dei presidi. i rischi di sostenibilità, clima e biodiversità sono integrati nei presidi di governance, nei sistemi di gestione dei rischi, nelle politiche di investimento e nel processo ORSA.

Vigilanza di gruppo

La revisione della Solvency II prevede un rafforzamento della vigilanza sui gruppi e sulle attività transfrontaliere; è rafforzato, inoltre, il ruolo della capogruppo nel coordinamento del risk management, dei flussi informativi infragruppo e dei controlli interni. Le Autorità di vigilanza ottengono poteri più penetranti con riferimento ai gruppi anche per quanto concerne l’imposizione di misure correttive. Si introducono elementi di semplificazione operativa e per quanto concerne l’inclusione nel gruppo.

Impatti per gli operatori

La revisione del framework Solvency II comporterà per le imprese di assicurazione un intervento di adeguamento trasversale, che non si limiterà alla revisione dei modelli di calcolo dei requisiti patrimoniali, ma interesserà anche gli assetti di governance, i sistemi di gestione dei rischi, le politiche di investimento e i processi interni di valutazione della solvibilità.

In vista dell’entrata in applicazione del nuovo regime, gli operatori saranno pertanto chiamati a valutarne tempestivamente gli effetti sul proprio profilo prudenziale e organizzativo, individuando le modifiche necessarie a procedure, policy, sistemi informativi e flussi di reporting.

Al tempo stesso, la maggiore applicazione del principio di proporzionalità e la revisione di alcuni parametri prudenziali potranno tradursi, soprattutto per le imprese meno complesse e per quelle caratterizzate da passività di lungo periodo, in una riduzione degli oneri regolamentari e in una più efficiente allocazione del capitale.

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