Gli orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia sul conto di base

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Con la comunicazione del 5 agosto 2026, la Banca d’Italia ha pubblicato nuovi orientamenti di vigilanza sull’offerta del conto di base, richiamando gli intermediari a garantire l’effettività del diritto di accesso ai servizi di pagamento essenziali. Il documento trae origine da criticità riscontrate nelle prassi di offerta e apertura dei rapporti. La Vigilanza richiede agli operatori di rafforzare procedure, presidi antiriciclaggio, formazione della rete e controlli interni, assicurando che il conto di base sia concretamente accessibile ai soggetti aventi diritto. Entro il 30 novembre 2026, le Funzioni di Compliance e Internal Audit dovranno verificare la coerenza degli assetti aziendali con la normativa e gli orientamenti, sottoponendo gli esiti agli organi aziendali e comunicando alla Banca d’Italia le eventuali carenze residue e i relativi piani di rimedio.

La comunicazione della Banca d’Italia

Il 5 agosto 2026 la Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione dedicata al tema dell’offerta del conto di base da parte degli intermediari che prestano servizi di pagamento.

L’iniziativa trae origine dagli approfondimenti svolti dall’Autorità, che hanno evidenziato ostacoli ingiustificati all’accesso al prodotto, ed è volta a richiamare gli operatori a effettuare una verifica non soltanto formale, ma anche sostanziale, delle proprie modalità di offerta.

Il documento assume particolare rilevanza operativa in quanto individua specifiche aspettative di vigilanza e richiede lo svolgimento di verifiche interne che dovranno essere completate entro il 30 novembre 2026.

La disciplina del conto di base

La disciplina europea è contenuta, principalmente, negli articoli da 15 a 20 della direttiva 2014/92/UE (la “PAD”). Il conto di base rappresenta un prodotto a operatività limitata e a costi contenuti, da offrire alla generalità della clientela potenzialmente interessata alla prestazione di servizi di pagamento; si tratta di uno strumento attraverso il quale il legislatore riconosce ai consumatori un vero e proprio diritto di accesso ai servizi di pagamento essenziali, promuovendo in tal modo l’inclusione finanziaria.

Nell’ordinamento italiano, il quadro di riferimento è rappresentato dagli articoli 126-noviesdecies e seguenti del TUB, introdotti dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2018, n. 70, nonché dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in particolare la sezione III, paragrafo 4, e la sezione XI, paragrafo 2.

Ai sensi dell’articolo 126-noviesdecies TUB, le banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi collegati a un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi che offrono ai consumatori, a mettere a disposizione un conto di base denominato in euro. L’obbligo di offerta può ritenersi assolto anche quando l’intermediario abbia già a catalogo un conto di pagamento che non preveda costi a carico del consumatore per le operazioni incluse nel conto di base, purché il foglio informativo specifichi che tale prodotto sostituisce il conto di base ed è soggetto alla relativa disciplina.Il diritto all’apertura spetta a tutti i consumatori che soggiornano legalmente nell’Unione europea, indipendentemente dal luogo di residenza, e comprende espressamente anche i soggetti senza fissa dimora e i richiedenti asilo.

Il conto di base consente di effettuare le principali operazioni necessarie alla gestione ordinaria del denaro, tra cui versamenti, prelievi, bonifici, addebiti diretti e pagamenti mediante carta di debito. A fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il consumatore può eseguire un numero predeterminato di operazioni senza ulteriori spese; le operazioni aggiuntive o eccedenti possono essere assoggettate a costi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa. Non possono invece essere concesse aperture di credito o sconfinamenti. Il D.M. 70/2018 definisce le tipologie e il numero delle operazioni incluse, nonché i criteri di ragionevolezza del canone e degli eventuali costi aggiuntivi.

Il diritto di accesso non è tuttavia assoluto. L’articolo 126-vicies TUB consente il rifiuto dell’apertura soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, tra cui la mancanza dei requisiti soggettivi o la titolarità in Italia di un altro conto che consenta di utilizzare i servizi essenziali, salve le eccezioni relative al trasferimento o alla chiusura del precedente rapporto. Restano inoltre fermi gli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto, gratuitamente e, al più tardi, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, con indicazione delle specifiche motivazioni e dei rimedi disponibili, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

Le criticità riscontrate dalla Banca d’Italia

La comunicazione prende atto della diffusione ancora limitata del conto di base in Italia, anche rispetto ad altri Paesi dell’Unione europea. Secondo la Banca d’Italia, tale situazione è riconducibile anche a prassi che ostacolano o scoraggiano ingiustificatamente l’accesso al prodotto. Le criticità riscontrate riguardano diversi momenti del rapporto con la clientela, dalla disponibilità del conto nel catalogo commerciale fino alla gestione delle richieste di apertura.

Un primo profilo concerne l’effettiva disponibilità del prodotto. Sono stati rilevati casi di mancato inserimento del conto di base nel catalogo degli intermediari, incompletezza dei servizi essenziali, carenze nella normativa interna e nella documentazione di trasparenza. A ciò si aggiungono una conoscenza insufficiente del prodotto da parte del personale commerciale e la mancata prospettazione dello stesso ai clienti vulnerabili, anche quando potrebbe rappresentare la soluzione più coerente con le loro esigenze.

Ulteriori criticità riguardano le resistenze ingiustificate all’apertura. La Vigilanza richiama, in particolare, i casi di richiedenti non residenti ma legalmente soggiornanti nell’Unione europea, soggetti genericamente ricondotti a categorie considerate ad alto rischio di riciclaggio e persone con condizioni patrimoniali o finanziarie precarie. Sono stati inoltre riscontrati limiti degli applicativi informatici, incapaci di gestire documenti legittimi ma non ordinari, quali codici fiscali provvisori non alfanumerici o ricevute delle domande di permesso di soggiorno.

Le segnalazioni provenienti da consumatori e associazioni di categoria evidenziano, infine, difficoltà nell’ottenere l’apertura, insufficiente trasparenza sulle ragioni del rifiuto e proposta di prodotti alternativi più costosi.

Le aspettative di vigilanza per gli intermediari

Gli Orientamenti richiedono ai prestatori di servizi di pagamento di intervenire sulla normativa interna, sulle procedure, sulle modalità di offerta e sui controlli, in modo da rimuovere gli ostacoli che possono limitare l’accesso al conto di base. L’impostazione della Banca d’Italia è orientata alla correttezza sostanziale dei comportamenti e richiede che il diritto riconosciuto dalla legge trovi effettiva attuazione nei processi aziendali.

Gli intermediari sono chiamati a chiarire nelle proprie procedure l’estensione del diritto ai consumatori legalmente soggiornanti nell’intera Unione europea, inclusi i soggetti senza fissa dimora, i rifugiati e i richiedenti asilo. Le valutazioni relative alla situazione personale ed economico-patrimoniale del cliente non devono tradursi in criteri generici di esclusione, ma devono essere utilizzate, ove rilevanti, anche per verificare il diritto alle agevolazioni.

Sul versante antiriciclaggio, le valutazioni devono essere individuali, proporzionate e riferite alle caratteristiche del richiedente e all’operatività concretamente attesa, evitando automatismi fondati sulla mera appartenenza a categorie considerate più rischiose.

Gli applicativi e le procedure devono consentire la gestione di informazioni e documenti non ordinari, senza che limiti tecnici si traducano in impedimenti all’esercizio di un diritto previsto dalla legge. Occorre inoltre assicurare la tempestiva comunicazione dei rifiuti, con indicazione delle motivazioni e degli strumenti di tutela, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile. Particolare attenzione deve essere dedicata alla rilevazione delle richieste non accolte e delle rinunce nel corso dell’istruttoria, al fine di individuare eventuali criticità ricorrenti e attivare gli opportuni interventi correttivi.

Modalità di offerta e tutela della clientela vulnerabile

Il conto di base deve essere adeguatamente pubblicizzato attraverso i siti web, i canali digitali e i locali aperti al pubblico, evidenziando le condizioni di gratuità previste per le categorie aventi diritto. La rete commerciale deve ricevere una formazione specifica sulle caratteristiche del prodotto e sulle relative modalità di offerta. Gli orientamenti richiedono inoltre che il conto sia prospettato anche in presenza di prodotti alternativi destinati a soddisfare esigenze di base, illustrando le differenti condizioni economiche e funzionali.

La Banca d’Italia invita altresì gli intermediari a valutare l’opportunità di proporre ai correntisti aventi diritto al conto di base gratuito il passaggio a tale prodotto senza oneri aggiuntivi.

Controlli e flussi normativi

Le funzioni di controllo devono programmare verifiche periodiche sulla correttezza dei comportamenti della rete, sull’adeguatezza delle procedure e degli applicativi e sul rispetto della normativa. Gli organi aziendali devono inoltre ricevere flussi informativi sul collocamento del conto di base, sulle problematiche riscontrate, sulle lamentele della clientela e sulle relative azioni rimediali. In termini operativi, ciò richiede un sistema di monitoraggio capace di individuare non soltanto le violazioni già emerse, ma anche gli ostacoli che possono determinare l’abbandono della richiesta prima dell’apertura del rapporto.

Indicazioni operative

Entro il 30 novembre 2026, le Funzioni di Compliance e Internal Audit degli intermediari, nell’ambito delle rispettive competenze, dovranno verificare la piena coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi con le disposizioni normative e le aspettative della Banca d’Italia. Gli esiti degli accertamenti, le eventuali carenze e le conseguenti azioni rimediali dovranno essere formalizzati in una relazione interna da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, o del corrispondente organo di amministrazione. Eventuali carenze residue alla medesima data dovranno essere comunicate alla Banca d’Italia, unitamente al piano di rimedio approvato.

Per gli intermediari, l’adempimento richiede quindi un’attività di gap analysis che non si limiti alla revisione della documentazione, ma comprenda la verifica dei percorsi di apertura, dei criteri di rifiuto, dei presidi AML, delle funzionalità informatiche, della formazione della rete e dei meccanismi di controllo. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata all’analisi delle richieste non perfezionate e alla verifica dell’effettiva prospettazione del conto ai consumatori che potrebbero beneficiare delle condizioni di gratuità.

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