Il 7 luglio 2026 l’ESMA ha pubblicato un Supervisory Briefing dedicato al fenomeno del cosiddetto triangular passporting. L’intervento dell’ESMA è volto a promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza, aumentare la certezza per gli operatori e rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti. Riprendendo i precedenti orientamenti emanati sul tema dalle autorità europee, l’ESMA ha chiarito che le attività svolte da una succursale o un agente collegato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dove è autorizzata l’impresa di investimento sono direttamente imputabili a quest’ultima, con conseguente applicazione delle regole di condotta dell’ordinamento di provenienza. Restano da chiarire ulteriori aspetti concernenti gli schemi operativi in questione, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi in materia di antiriciclaggio.
In cosa consiste il Triangular Passporting?
Dal punto di vista della normativa in materia di servizi di investimento, si configura un’ipotesi di c.d. triangular passporting quando un’impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d’origine (Stato A) si avvale di una succursale o di un agente collegato stabilito in un secondo Stato membro (Stato B) in regime di libertà di stabilimento ai sensi della direttiva (UE) 2014/65 (la “MiFID II”), al fine di prestare servizi e attività di investimento in libera prestazione di servizi a favore di clienti situati in un terzo Stato membro (Stato C).
L’assetto sopra descritto è alquanto diffuso nella prassi dei servizi transfrontalieri ed è legato a ragioni di natura strategica, tra cui la prossimità geografica, culturale o linguistica tra lo Stato B e lo Stato C, la costruzione o differenziazione del brand, la razionalizzazione dei processi operativi e la volontà di centralizzare competenze e funzioni presso diverse giurisdizioni, oltre a un più agevole accesso ai mercati esteri.
Il fenomeno assume, inoltre, rilievo – anche al di fuori della normativa in materia di servizi di investimento, ad esempio nell’ambito della prestazione di servizi di pagamento – nei modelli di “License-as-a-service”, dove l’impresa estera si serve di un agente eventualmente stabilito in un altro Stato membro per svolgere attività in una molteplicità di Stati membri in regime di libera prestazione di servizi.
Il tema principale che si pone, in queste ipotesi, riguarda l’imputabilità dell’attività prestata nello Stato C direttamente all’impresa di investimento autorizzata nello Stato A ovvero alla succursale o all’agente collegato abilitato a operare nello Stato B, soprattutto ai fini della definizione delle norme applicabili. Si tratta di un quesito che ha risvolti importanti non soltanto sotto il profilo delle regole di condotta concernenti la prestazione di servizi di investimento, bensì anche per l’applicazione delle previsioni in materia di antiriciclaggio e di ulteriori norme che possono interessare l’operatività dell’impresa in questione (ad es., con riferimento alla tutela dei dati personali, etc.).
Il criterio di imputazione dei servizi
Il 7 luglio 2026 l’ESMA ha pubblicato un Supervisory Briefing sul triangular passporting in ambito MiFID II, che consolida un principio già delineato, in vigenza della MiFID I, dai servizi della Commissione europea e dal CESR – principio secondo cui, essenzialmente, ogni operazione transfrontaliera condotta da una succursale al di fuori del territorio in cui è stabilita non costituisce attività della succursale quale entità separata, bensì prestazione di servizi dell’impresa di investimento nel suo complesso.
La titolarità dei diritti di passporting permane in via esclusiva in capo all’impresa: la succursale, in quanto articolazione sprovvista di autonoma soggettività giuridica, non detiene alcuna autorizzazione né prerogative indipendenti. Analogamente, l’agente collegato, seppur dotato di una propria e distinta personalità giuridica, agisce sempre sotto la piena e incondizionata responsabilità dell’impresa mandante.
Le aspettative di vigilanza dell’ESMA
Secondo quanto chiarito dall’ESMA, l’accordo tra l’impresa di investimento e l’agente collegato deve autorizzare in modo espresso la prestazione transfrontaliera di servizi di investimento verso lo Stato C, così che l’impresa mantenga un controllo effettivo sul perimetro geografico dell’attività e sulle relative implicazioni di compliance, fermi restando gli obblighi di valutazione preventiva e monitoraggio continuativo dell’agente collegato.
Sul piano procedurale, nella notifica all’autorità competente dello Stato A l’impresa deve specificare l’intenzione di operare verso lo Stato C tramite la struttura stabilita nello Stato B. Nelle notifiche vanno indicati i servizi e le attività destinati alla clientela dello Stato C, con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche dell’assetto operativo o di disallineamento rispetto ai servizi effettivamente prestati.
Per quanto attiene al profilo temporale, la succursale o l’agente collegato devono essere costituiti e pienamente operativi nello Stato B ai sensi della MiFID II, nel rispetto dei termini ivi previsti, prima che possano iniziare l’attività verso lo Stato C. Le due notifiche – segnatamente, quella di stabilimento, relativa all’avvio dell’operatività nello Stato B tramite succursale o agente collegato, e quella concernente l’attivazione del passaporto per operare nello Stato C tramite la struttura stabilita nello Stato B – possono essere presentate contestualmente per ragioni di efficienza amministrativa, ma la prestazione transfrontaliera non può avere inizio prima che sia spirato il termine applicabile alla procedura di stabilimento.
Alle imprese è inoltre richiesto di condurre (e riesaminare periodicamente) una valutazione interna dei rischi calibrata sulle peculiarità dello schema adottato, che copra la tutela degli investitori, i presidi antiriciclaggio, le responsabilità derivanti da esternalizzazioni e i rischi di terze parti – profili tanto più rilevanti quanto più i processi interni dell’impresa risultano soggetti a più di due giurisdizioni.
I presidi a tutela della clientela
L’ESMA richiede che il cliente sia informato chiaramente che il servizio è prestato dall’impresa tramite la struttura stabilita nello Stato B e che la vigilanza sui servizi così erogati compete all’autorità competente dello Stato A, non all’autorità del paese in cui la struttura è fisicamente situata.
Con riferimento alla disciplina dei reclami, il cliente può scegliere liberamente se rivolgersi alla sede centrale nello Stato A o alla struttura nello Stato B, a titolo gratuito e in una qualsiasi delle lingue utilizzate nella documentazione contrattuale o nelle comunicazioni di marketing.
Cooperazione e riparto delle competenze
La procedura di notifica deve essere avviata dall’impresa di investimento con l’autorità nazionale competente dello Stato A, che trasmette la notifica stessa all’autorità competente dello Stato C, indicando che i servizi saranno veicolati tramite la struttura stabilita nello Stato B; una copia della notifica deve essere inviata all’autorità nazionale competente dello Stato B.
Quanto al riparto delle competenze, l’ESMA ha chiarito che l’autorità dello Stato membro d’origine deve vigilare sui requisiti organizzativi complessivi dell’impresa, incluso per quanto attiene alla struttura stabilita nello Stato B, nonché sulla prestazione di servizi in via transfrontaliera verso lo Stato C, anche sotto il profilo delle regole di condotta. L’autorità ospitante dello Stato B deve vigilare, invece, solo sulle regole di condotta relative ai servizi prestati localmente.
Qualora l’impresa ricorra a un agente collegato o a una succursale, l’autorità competente dello Stato A può richiedere assistenza per effettuare verifiche on-site presso la struttura stabilita in loco e monitora proattivamente la documentazione destinata ai clienti dello Stato C, superando eventuali barriere linguistiche. L’autorità dello Stato C ha il potere di adottare misure precauzionali qualora gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati locali siano a rischio e gli interventi dell’autorità competente dello Stato membro d’origine risultino insufficienti o inadeguati.
Le implicazioni del Supervisory Briefing dell’ESMA e i temi ancora aperti
Per gli intermediari che già operano tramite architetture di passaporto triangolare, o che intendono adottarle, i chiarimenti forniti dall’ESMA sono importanti per stabilire il quadro regolamentare applicabile ai servizi prestati nello Stato C.
Le implicazioni del Supervisory Briefing dell’ESMA possono essere estese, tuttavia, anche ai modelli di passaporto triangolare diffusi in relazione alla prestazione di servizi ulteriori, in particolare per quanto riguarda i servizi di pagamento prestati secondo modelli di “Banking-as-a-service”. Anche in queste ipotesi, infatti, dovrebbe restare valido il criterio di imputazione individuato dall’ESMA, sulla scorta delle indicazioni precedentemente fornite dalla Commissione e dal CESR, e la conseguente applicazione delle regole di condotta dello Stato membro d’origine dell’intermediario.
Il Supervisory Briefing non interviene su ulteriori aspetti che assumono rilievo in caso di utilizzo degli schemi in questione. Uno dei problemi tipici, come anticipato, interessa l’individuazione delle norme antiriciclaggio applicabili ai clienti serviti dalla succursale o agente stabilito nello Stato B – in altri termini, se i clienti dello Stato C debbano essere assoggettati alle procedure di identificazione e adeguata verifica previste dallo Stato A o dallo Stato B (se non addirittura dallo Stato C, laddove tale giurisdizione applichi le norme antiriciclaggio anche in caso di operatività in libera prestazione di servizi). Sul punto sarebbero auspicabili ulteriori chiarimenti da parte delle autorità europee, soprattutto una volta che l’AMLA assumerà pienamente le proprie funzioni.