OIC 34: vendite con diritto di reso

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L’OIC 34 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la valutazione dei ricavi.

Risulta di fondamentale importanza, considerando l’importanza strategica dei ricavi per gli stakeholder, una corretta interpretazione delle disposizioni del principio.

L’OIC 34 si articola in un modello diviso in step, richiamando il principio contabile internazionale IFRS 15.

Il principio prevede che i ricavi vengano rilevati:

  1. Qualora attendibilmente determinabili
  2. Quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita

Il principio nazionale si allinea al principio internazionale prevedendo una valutazione del rischio di reso. Tale aspetto risulta particolarmente importante per settori con elevata frequenza di resi, come l’editoria, l’industria, il farmaceutico, l’abbigliamento, il retail, il consumer, il lusso e l’arte.

A differenza dell’IFRS 15, il principio nazionale distingue tra vendite per le quali il rischio di reso può essere valutato analiticamente e quelle in cui è possibile valutarlo “per massa”.

Nel primo caso, si contabilizza prudenzialmente solo quando il venditore è ragionevolmente certo che il bene verrà restituito sulla base di esperienza storica, dati previsionali o elementi contrattuali.

Nel secondo caso, la Società tratta la posta secondo le disposizioni previste per i corrispettivi variabili, al fine di determinare l’ammontare della passività, che sarà iscritta in un fondo oneri con contropartita una rettifica di ricavo.

È stato chiarito che la contabilizzazione del reso comporta l’iscrizione, tra le rimanenze, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino, o al suo costo medio, se tale valore non è attendibilmente determinabile. In tal caso, nella sezione relativa agli esempi illustrativi del principio, viene suggerita l’iscrizione, se rilevante, in una voce separata delle rimanenze nello Stato Patrimoniale, “C) I 6) Attività per resi attesi”.

Per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per i bilanci delle microimprese, è previsto un modello semplificato. Tali società potranno semplicemente iscrivere un fondo oneri con contropartita una riduzione del ricavo, senza provvedere alla contabilizzazione del bene venduto al valore contabile originario a cui era stato iscritto.

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