La c.d. limited network exclusion (LNE), contemplata dalla direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2), costituisce un’importante esenzione dall’applicazione delle norme in materia di servizi di pagamento e di moneta elettronica. La PSD2 è intervenuta sul perimetro già tracciato dalla previgente direttiva 2007/64/CE (PSD), rivelatosi inadeguato alla luce di valutazioni di ordine empirico: nella prassi, infatti, strumenti formalmente riconducibili all’esclusione consentivano attività di pagamento di volume e valore tutt’altro che marginali, sino a permettere l’acquisto di beni e servizi tra di loro eterogenei. Nel 2022 l’EBA ha armonizzato la disciplina attraverso l’adozione di orientamenti armonizzati sull’applicazione della LNE, che hanno dato maggiore certezza al mercato e determinato la diffusione di carte e altri strumenti di pagamento a circuito limitato, dedicati ad esempio a specifiche categorie merceologiche o di servizi. Al contempo, si sono affermati sul mercato modelli di card-as-a-service, che consentono di emettere carte di pagamento a circuito limitato con il supporto di service provider specializzati.
Ambito di applicazione della limited network exclusion
La limited network exclusion (“LNE”) rappresenta un’esenzione dall’ambito di applicazione delle norme in materia di servizi di pagamento e di moneta elettronica, contemplata dall’articolo 3, lettera k), della direttiva (UE) 2015/2366 (la “PSD2”).
La norma sottrae, di fatto, dagli obblighi autorizzativi previsti dalle menzionate disposizioni taluni strumenti c.d. a spendibilità limitata; l’esclusione si applica, in particolare, a: (i) gli strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un’emittente professionale; (ii) gli strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi; (iii) gli strumenti validi solamente in un unico Stato membro, forniti su richiesta di un’impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un’autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l’acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l’emittente.
Le tre esenzioni differiscono tra di loro per caratteristiche e finalità: mentre l’ultima fattispecie è legata all’emissione di strumenti di pagamento da parte di enti del settore pubblico, le altre due casistiche interessano strumenti emessi anche da operatori privati – inclusi soggetti non autorizzati a prestare servizi di pagamento o all’emissione di moneta elettronica.
Gli orientamenti EBA del 2022
Nel 2022 l’EBA ha pubblicato dei propri orientamenti volti a chiarire e armonizzare ulteriormente una serie di aspetti concernenti l’applicazione della LNE ai sensi della PSD2. I criteri e i fattori individuati dall’EBA devono essere tenuti in considerazione dalle autorità nazionali competenti nel valutare se gli strumenti di pagamento dovrebbero essere ricompresi nelle esclusioni di cui all’articolo 3, lettera k).
L’EBA si è soffermata, in particolare, sulle due principali casistiche previste dalla norma sulla LNE, definendone il campo di applicazione e delineandone i contorni normativi. Tali chiarimenti sono rilevanti anche con riferimento all’utilizzo di carte a circuito limitato.
L’esenzione basata sulla rete limitata di prestatori di servizi
La prima esenzione interessa l’utilizzo di carte o altri strumenti di pagamento presso i locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di esercenti direttamente vincolati da un accordo commerciale con l’emittente.
L’EBA ha individuato gli elementi principali del concetto di “rete limitata”, richiedendo a tal fine (i) la sussistenza di un accordo contrattuale diretto per l’accettazione delle operazioni tra l’emittente e ciascun fornitore, nonché, ove rilevante, ciascun accettante, operante nella rete, (ii) la previsione di un numero massimo di fornitori determinato dall’emittente e (iii) che l’offerta di beni e servizi avvenga sotto un marchio comune, idoneo a connotare la rete limitata e a fornire all’utilizzatore un elemento visivo di riconoscibilità.
Ai criteri di cui sopra si affiancano alcuni indicatori aggiuntivi, da apprezzare in funzione delle dimensioni e della specificità del mercato di riferimento, quali in particolare (i) l’area geografica di fornitura, (ii) il volume e il valore annui attesi delle operazioni, (iii) l’importo massimo accreditabile sullo strumento, (iv) il numero massimo di strumenti da emettere, nonché (v) i rischi per il cliente individuati dall’emittente.
L’esenzione in questione consente l’emissione di carte spendibili esclusivamente presso esercenti aderenti a una rete commerciale determinata, quali ad esempio le gift card, le carte carburante / fleet cards, le carte spendibili presso shopping village o centri commerciali, le carte campus o utilizzabili presso mense aziendali interne, etc.
L’esenzione basata sulla gamma molto limitata di beni e servizi
La seconda esenzione riguarda le carte che consentono l’acquisto di una “gamma molto limitata di beni o servizi”.
Il criterio dirimente, al riguardo, consiste nella presenza di un nesso funzionale tra i beni o servizi acquistabili: l’utilizzo può dirsi circoscritto soltanto ove l’emittente abbia identificato una categoria specifica di beni o servizi accomunati da una finalità comune. Anche in questo, caso la valutazione si avvale dei medesimi indicatori aggiuntivi di natura quantitativa e di rischio soprarichiamati.
Le carte a circuito limitato che rientrano in questa casistica sono tipicamente le carte di trasporto pubblico locale, car sharing o bike sharing, nonché le carte pasto o meal voucher cards che possono essere spese solo per pasti o generi alimentari presso esercizi convenzionati.
Le logiche di card-as-a-service (CaaS)
Lo sviluppo delle carte a circuito limitato ha consentito l’elaborazione di modelli di c.d. card-as-a-service (“CaaS”), in cui un soggetto non regolamentato provvede alla gestione del programma di emissione e distribuzione della carta, avvalendosi dell’esenzione prevista dalla LNE, mentre il provider tecnologico / BIN sponsor fornisce l’infrastruttura di emissione, processing, tokenizzazione e controlli.
L’emissione di carte su circuiti internazionali non esclude in astratto la LNE, ma rende più importante dimostrare che l’utilizzo è effettivamente limitato a livello autorizzativo e contrattuale. La possibilità di regolare le operazioni di pagamento tramite circuiti fa sì, infatti, che gli strumenti in questione possano trasformarsi in strumenti a spendibilità “generalizzata”, nel qual caso la LNE non troverebbe più applicazione.
L’architettura tecnica e contrattuale del programma deve assicurare l’adozione di restrizioni effettive in ordine al circuito dei merchant presso cui la carta è accettabile, le categorie merceologiche e/o le finalità di utilizzo.
Uno sguardo alla PSD3
La riforma della disciplina europea sui servizi di pagamento, come delineata nella proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno (la “PSD3”), non dovrebbe alterare in modo significativo l’impostazione attualmente seguita dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
Come emerge dal considerando (64) della proposta di PSD3, le istituzioni europee hanno tuttavia riscontrato un’applicazione divergente delle esenzioni tra gli Stati membri e il rischio che il regime sia impiegato per sottrarre attività di natura riservata alla disciplina in materia di servizi di pagamento e di moneta elettronica.
La risposta a tale fenomeno non incide tanto sul perimetro sostanziale dell’esenzione quanto sul controllo demandato alle autorità di vigilanza nazionali. Constatato che gli operatori hanno spesso preferito l’autovalutazione alla consultazione delle autorità, il legislatore generalizza l’obbligo di notifica per tutte le esclusioni legate a una soglia e, con specifico riguardo alla rete limitata, ne àncora l’attivazione al superamento della soglia di valore delle operazioni, secondo i criteri destinati a confluire nel regolamento sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSR).
Spetterà, pertanto, all’autorità competente accertare l’effettiva natura di rete limitata dell’attività e la conseguente permanenza nell’area di esenzione, che cessa di essere rimessa all’autovalutazione dell’emittente.