La direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) ha introdotto un nuovo regime di armonizzazione minima per le succursali di imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi bancari essenziali nell’Unione europea, disciplinando in modo organico l’autorizzazione, i requisiti prudenziali, la governance interna e la vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi. A completamento del quadro normativo introdotto dalla CRD VI, il 7 luglio 2026 l’EBA ha emanato degli Orientamenti che definiscono alcuni aspetti importanti concernenti il nuovo regime. Le disposizioni introdotte dalla CRD VI si applicheranno a decorrere dall’11 gennaio 2027 e rappresentano un significativo passo avanti nell’armonizzazione della vigilanza sulle succursali di imprese di paesi terzi in tutta l’Unione.
L’ambito di applicazione del nuovo regime sulle succursali di imprese di paesi terzi
Il nuovo regime introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619 (la “CRD VI”) si applica alle imprese di paesi terzi che intendono prestare nell’Unione europea i cosiddetti “servizi bancari essenziali” (core banking services), ossia: (i) raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, (ii) concessione di crediti e (iii) rilascio di garanzie o impegni.
La disciplina trova applicazione nei confronti delle imprese capogruppo di paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nella definizione di ente creditizio ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 (“CRR”), nonché di qualsiasi impresa di paese terzo che intenda raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico.
Il quadro normativo applicabile è stato ulteriormente definito con gli Orientamenti sull’autorizzazione delle succursali di paesi terzi ai sensi dell’articolo 48c, paragrafo 8, della CRD (gli “Orientamenti EBA”), che intervengono su alcuni aspetti importanti del processo autorizzativo, secondo quanto di seguito illustrato.
Come vengono classificate le succursali di imprese di paesi terzi nella CRD VI?
Il nuovo regime introduce un sistema di classificazione delle succursali di imprese di paesi terzi (c.d. “third country branches” o “TCB”) basato su due classi, volto a garantire la proporzionalità degli obblighi prudenziali.
Le TCB di classe 1, caratterizzate da un profilo di rischio più elevato, sono quelle che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: (i) attività totali registrate o originate pari o superiori a 5 miliardi di EUR; (ii) raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da clienti retail per un importo pari o superiore al 5% delle passività totali della TCB o comunque superiore a 50 milioni di EUR; (iii) impresa capogruppo stabilita in un paese classificato ad alto rischio ai fini antiriciclaggio; (iv) paese terzo non equivalente dal punto di vista prudenziale, della vigilanza o della riservatezza.
Le TCB di classe 2 sono quelle che non soddisfano nessuna delle suddette condizioni.
Quali sono i requisiti per l’autorizzazione delle TCB?
La CRD VI ha definito le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione.
In particolare, la TCB deve: (i) soddisfare specifici requisiti prudenziali; (ii) svolgere attività coperte dall’autorizzazione dell’impresa capogruppo nel paese terzo e soggette a vigilanza; (iii) notificare la domanda all’autorità di vigilanza del paese terzo; (iv) operare esclusivamente nello Stato membro di stabilimento, senza attività transfrontaliere (salvo operazioni di finanziamento infragruppo con altre TCB dello stesso gruppo e operazioni concluse su iniziativa esclusiva del cliente); (v) consentire all’autorità competente l’accesso alle informazioni necessarie per la vigilanza; (vi) non destare ragionevoli sospetti di utilizzo per finalità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Gli Orientamenti EBA specificano nel dettaglio le informazioni che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione. In aggiunta alle indicazioni sull’identità dell’impresa capogruppo richiedente e del suo gruppo, l’istante deve trasmettere altresì il programma di attività nonché informazioni sulla dotazione di capitale, i requisiti di liquidità, i dispositivi di governance interna, gli accordi di registrazione contabile (booking arrangements) e gli obblighi di segnalazione, etc.
Quali sono i requisiti prudenziali applicabili alle TCB?
Il nuovo regime prevede specifici requisiti prudenziali modulati in base alla classificazione della TCB.
Per quanto riguarda la dotazione di capitale (capital endowment), gli Orientamenti EBA richiedono che la domanda includa la determinazione prospettica del requisito di capitale basata sulle previsioni finanziarie del piano aziendale, l’elenco degli strumenti idonei a comporre la dotazione di capitale e la prova del deposito su conto vincolato (escrow account) presso un ente creditizio dello Stato membro che non faccia parte del gruppo dell’impresa capogruppo. Gli strumenti devono essere disponibili per uso immediato e illimitato dalla TCB per coprire rischi o perdite.
L’istanza deve contenere la determinazione prospettica del requisito di liquidità, la strategia di finanziamento, la descrizione delle fonti di provvista (inclusi eventuali accordi di finanziamento infragruppo) e la conferma che le attività liquide non sono vincolate e non sono computate ai fini della dotazione di capitale. Per le TCB di classe 1 si applica il requisito di copertura della liquidità già previsto dal CRR.
In materia di governance interna, gli Orientamenti EBA richiedono che la domanda includa l’organigramma della TCB, l’identità delle almeno due persone che dirigeranno effettivamente l’attività (o, ove applicabile, dei membri del comitato di gestione locale), le politiche e procedure per le funzioni di controllo interno (i.e., risk management, compliance e internal audit), nonché i dispositivi ICT conformi al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA). È fondamentale che le TCB non siano mere “empty shells” utilizzate esclusivamente per originare attività e passività da registrare poi presso l’impresa capogruppo.
La cooperazione con le autorità di paesi terzi
Un elemento centrale del nuovo regime è la cooperazione tra l’autorità competente dello Stato membro e l’autorità di vigilanza del paese terzo.
Gli Orientamenti EBA prevedono che l’istanza includa una dichiarazione di non opposizione (non-opposition statement) rilasciata dall’autorità del paese terzo, che attesti la conformità dell’impresa capogruppo ai requisiti prudenziali applicabili (fondi propri, LCR, NSFR, coefficiente di leva finanziaria), l’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili, nonché la reputazione dell’impresa capogruppo, dei membri dell’organo di gestione, degli azionisti di controllo e dei titolari effettivi.
Tale dichiarazione mira ad armonizzare il perimetro della valutazione da parte delle autorità di paesi terzi, indipendentemente dallo Stato membro in cui la TCB sarà stabilita.
Quali sono gli aspetti procedurali dell’autorizzazione
La Parte III degli Orientamenti EBA disciplina gli aspetti procedurali della domanda di autorizzazione, bilanciando l’esigenza di trasparenza verso il richiedente con quella di flessibilità, tenuto conto della complessità della procedura che richiede cooperazione e scambi con le autorità del paese terzo.
Gli Orientamenti EBA prevedono un termine entro cui la valutazione della domanda deve essere conclusa, obblighi di informativa al richiedente sullo stato della procedura, la possibilità per l’autorità competente di richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive, nonché specifiche disposizioni sulla cooperazione con l’autorità competenti ai fini antiriciclaggio e con le altre autorità eventualmente coinvolte.
È prevista, inoltre, la possibilità per l’impresa capogruppo richiedente di essere esentata dalla presentazione delle informazioni già fornite in precedenti procedure di autorizzazione di TCB, a condizione che tali informazioni siano ritenute affidabili dall’autorità competente. A tal fine, è necessario che il richiedente presenti una dichiarazione attestante che le informazioni non sono sostanzialmente mutate e sono ancora veritiere, accurate e aggiornate.
Il processo di adeguamento al nuovo regime di vigilanza
Il nuovo regime entrerà in vigore l’11 gennaio 2027 e si applicherà a tutte le TCB, incluse quelle già operanti, che dovranno conformarsi ai nuovi requisiti minimi a partire da tale data. Sul piano operativo, le imprese capogruppo di paesi terzi che intendono operare nell’Unione attraverso una succursale dovranno adeguare le proprie procedure interne per predisporre le domande di autorizzazione conformemente ai nuovi requisiti, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi in materia di dotazione di capitale, liquidità, governance e antiriciclaggio. Le autorità di vigilanza degli Stati membri saranno chiamate a sviluppare prassi di vigilanza uniformi, anche attraverso l’utilizzo dei modelli standard e delle lettere tipo allegati agli Orientamenti EBA.