Dirigente Regione Siciliana vince appello davanti alla Corte dei conti con LEXIA Avvocati

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Palermo, 02 marzo 2022 – Assolto in secondo grado il dirigente della Regione siciliana Antonio Lo Presti. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti che nei giorni scorsi ha emanato la sentenza sul ricorso promosso da Lo Presti e patrocinato dagli avvocati Alessandro Dagnino, partner fondatore e responsabile dell’area tributario e finanza pubblica dello studio legale Lexia Avvocati, e Ambrogio Panzarella, senior associate dello stesso studio. La Procura della Corte dei conti aveva chiesto 214mila euro di condanna erariale. In primo grado la sezione giurisdizionale aveva riconosciuto un danno di 107mila euro. Adesso il secondo grado ha annullato la decisione precedente. Lo Presti non deve nulla. Manca, si legge in sentenza, “la prova di un danno risarcibile concretamente arrecato alla Regione siciliana”.

La vicenda è passata alle cronache giudiziarie come uno dei casi in cui la Procura ha contestato a dirigenti regionali il danno erariale per avere ricoperto incarichi esterni all’amministrazione. Nello specifico a Lo Presti, dirigente  del Servizio Farmaceutico presso l’assessorato alla Sanità, era stato contestato di avere ricoperto il ruolo di amministratore unico della Società Servizi Riabilitativi, fino a qualche anno fa era partecipata dall’Asp di Messina, che ha poi ceduto le quote. Al momento della cessione della partecipazione pubblica, secondo l’accusa, Lo Presti avrebbe omesso di comunicare il suo incarico violando l’obbligo di esclusività nel rapporto di lavoro.

Con la sentenza di primo grado arrivava la condanna al pagamento di 107mila euro: la metà dello stipendio percepito dal dirigente nel periodo fra il 16 dicembre 2013 (data di dismissione delle partecipazione pubblica) e il 27 aprile 2016, data in cui Lo Presti si è dimesso avendo portato a compimento l’incarico di approvare il bilancio 2015.  La metà dello stipendio sarebbe stato dunque il danno patito dalla Regione per le energie lavorative sottratte dal doppio incarico e dal lavoro in uno stato di incompatibilità potenziale.

Adesso arriva la decisione di secondo grado dei giudici Giuseppe Aloiso (presidente), Romeo Palma (consigliere), Valter Del Rosario (consigliere relatore), Salvatore Chiazzese (consigliere) e Giuseppe Colavecchio (consigliere), che smantella la ricostruzione di danno erariale. Lo Presti, scrivono i giudici “ha sempre regolarmente effettuato le proprie prestazioni lavorative in qualità di dirigente della Regione Siciliana e non s’è mai arbitrariamente assentato dall’ufficio; non è stato ipotizzato nè tantomeno provato dalla Procura che il Lo Presti abbia effettivamente distratto parte delle proprie energie lavorative dall’espletamento delle funzioni assegnategli o che abbia arrecato disservizio all’Amministrazione d’appartenenza o che abbia reso prestazioni qualitativamente o quantitativamente insufficienti o, comunque, inadeguate rispetto alle mansioni istituzionali di pertinenza”.

Inoltre, “non risulta provato – si legge in sentenza – che il Lo Presti abbia mai, anche soltanto occasionalmente, operato, nel periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore della S.S.R. s.p.a., in conflitto d’interessi, anche meramente potenziale, con l’Amministrazione regionale, che, peraltro, era pienamente a conoscenza di tale incarico e delle peculiari finalità per il perseguimento delle quali era stato conferito”.

La Regione è stata anche condannata al pagamento delle spese di lite a favore del dirigente.

“Ringrazio i miei legali per l’attività svolta e confermo di avere sempre avuto fiducia nella giustizia, consapevole sin dal primo momento della correttezza del mio operato”, dichiara Antonio Lo Presti.

Esprime soddisfazione per la decisione l’avvocato fiscalista Alessandro Dagnino. “La sentenza – commenta – esprime un principio di diritto che potrà essere invocato in altri casi simili: il danno erariale derivante da un doppio incarico non può sussistere in re ipsa, quale conseguenza di una violazione di legge, ma deve essere specificamente provato dall’accusa. Nel caso del nostro cliente è stato ritenuto non solo che tali prove non erano state allegate, ma che esistevano elementi di prova che dimostravano che il Lo Presti aveva sempre svolto proficuamente il proprio lavoro nell’amministrazione regionale, con la conseguenza che il secondo incarico non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio a quest’ultima”.

LA RASSEGNA STAMPA

La notizia pubblicata sul quotidiano Milano Finanza

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