Tosap non dovuta per l’occupazione dell’area pubblica destinata a parcheggio condominiale, vittoria di LEXIA in Corte di giustizia tributaria

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PALERMO – Il condominio non deve pagare la Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, sull’area pubblica concessa in uso per la realizzazione di un parcheggio condominiale. Nulla spetta al Comune di Palermo che, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, chiedeva 350mila euro di imposta. A deciderlo è stata la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado che, ribaltando la decisione del primo grado, ha dato ragione al condominio difeso dagli avvocati tributaristi Alessandro Dagnino e Claudio La Valva dello studio legale Lexia.

Nel giudizio, la Corte ha accertato l’insussistenza dei presupposti del tributo.

Il caso

Secondo la normativa, la Tosap è applicabile all’occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente locale, qualora l’effettivo e concreto utilizzo di un bene comporti una distrazione dall’uso della collettività. L’occupazione può essere realizzata anche senza un apposito titolo e al di là dell’atto pubblico con cui le aree sono state affidate.

A una prima analisi, è stato riscontrato il fatto che nella convenzione concessoria non viene specificato se l’area comunale appartenga o meno al patrimonio indisponibile del Comune.

Dalla ricostruzione effettuata dalla sentenza emerge che, successivamente a un’espropriazione, il terreno doveva diventare uno spazio pubblico. Il progetto di riqualificazione, però, non era mai stato avviato e l’area era rimasta sempre inaccessibile non assumendo neanche la funzione di strada. Unico utilizzo è stato pertanto quello di parcheggio del condominio.

Il Comune, rappresentato dalla propria dirigente ha avanzato, così, a prova del fatto che l’area appartenesse al patrimonio indisponibile dell’Ente alcune mail tra i suoi funzionari, una corrispondenza ritenuta però non sufficiente per fondare la pretesa. Inoltre, l’Ente “non è stato in grado di citare – così si legge in sentenza – neppure un precedente favorevole alla propria tesi, pur avendo richiesto il pagamento della TOSAP a tutti i soggetti beneficiari di ‘concessioni’ di beni di proprietà del Comune”.

La sentenza

Il collegio formato dai magistrati Ignazio Gennaro (presidente), Luigi Petrucci (relatore) ed Eugenio Mirabelli (componente) ha dovuto fare chiarezza sulla questione per “scandagliare – così scrivono i giudici – con grande attenzione i presupposti giuridici e fattuali in forza dei quali il Comune ha ritenuto (peraltro a distanza di anni) di chiedere anche la Tosap ai soggetti che già pagavano il canone di concessione”.

Accertato che l’area non è inserita nel patrimonio indisponibile del Comune, per verificare il carattere pubblico del terreno i giudici hanno analizzato anche la convenzione-concessione tra condominio e Comune. La sentenza chiarisce che, al di là del fatto che la convenzione sia denominata “concessione”, alla base dell’atto non può ritenersi esistente una concessione amministrativa. Le ragioni sono due. Anzitutto perché generalmente con la concessione amministrativa gli enti affidano oltre al bene i poteri tipici delle funzioni pubbliche sull’area e inoltre perché se fosse stata una concessione amministrativa vera e propria, il Comune avrebbe dovuto realizzare una procedura ad evidenza pubblica. Nessuna delle due circostanze è realizzata. In realtà, quindi, la convenzione “maschera un affidamento in uso o una vera e propria locazione”.

L’area da cui il Comune pretendeva il pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico sarebbe quindi da considerarsi come in locazione al Condominio. Così i giudici in sentenza: “In difetto del doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale di destinare il bene ad un pubblico servizio e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al servizio stesso, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa”.

La dichiarazione

“La decisione – dichiara l’avvocato Dagnino – appare rilevante per la sua portata generalizzata, essendo stato espressamente evidenziato dalla Corte tributaria che il Comune usa applicare la Tosap in base alla semplice qualificazione formale dei titoli di godimento a favore dei privati quali ‘concessioni’, omettendo di verificare se le aree interessate siano classificabili in concreto come patrimonio indisponibile o demanio comunale. Viene quindi censurata un’intera prassi dell’amministrazione”.

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La notizia pubblicata su Live Sicilia

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