LEXIA e PwC TLS vincono per MV Marine Spa in tema di Credito R&D

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MV Marine vince il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate in materia di credito d’imposta ricerca e sviluppo, assistita da LEXIA con gli avvocati Alessandro Dagnino e Antonino Calcò e PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con un team composto dai commercialisti Egidio Filetto e Claudio Ferone,

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello di MV Marine S.r.l. e ha annullato l’atto di recupero del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, notificato dall’Agenzia delle Entrate nel 2021. La società, primario operatore nel settore della nautica da diporto, ha beneficiato dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 per aver partecipato ad un programma di innovazione tecnologica finanziato da fondi statali. I progetti innovativi realizzati dalla MV Marine riguardano lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità delle imbarcazioni. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la spettanza del credito d’imposta R&D per mancata indicazione degli elementi di idoneità all’agevolazione dei progetti proposti. La Corte ha ritenuto invece che la società avesse fornito sufficienti elementi dimostrativi dell’inclusione dei progetti nell’ambito dell’agevolazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, e che l’Ufficio si fosse sottratto al contraddittorio con il contribuente, violando lo Statuto del contribuente e i principi costituzionali.

La sentenza della Corte rappresenta un importante precedente a favore delle imprese innovative che investono in ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alla questione controversa relativa alla necessità che l’Agenzia delle entrate, prima di emettere l’atto di recupero, debba  dotarsi di un parere del Ministero dello sviluppo economico.

Sul punto, con decisione innovativa, la Corte ha ritenuto che, sebbene detto parere sia, in linea generale, previsto dalla legge come facoltativo, nel caso di specie «i requisiti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti , considerato il grado di particolare specificità dei progetti presentati, non potevano essere giustificata dalle competenze degli Uffici accertatori».

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