Data & Technology Innovation | Insight Agosto 2026

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AI Act: applicabili dal 2 agosto gli obblighi di trasparenza

Artificial Intelligence

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”). La disciplina copre sistemi che interagiscono con persone fisiche, sistemi generativi, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica e contenuti deepfake.

I provider devono informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente a una persona ragionevolmente informata. Per i sistemi generativi, output audio, video, immagini e testi vanno marcati in modo leggibile da macchina e rilevabili, con soluzioni efficaci e interoperabili.

Per i deployer, l’art. 50 richiede di informare le persone esposte a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica e di rendere riconoscibili i deepfake. I testi su temi di interesse pubblico generati o manipolati dall’IA vanno segnalati, salvo revisione o controllo editoriale con responsabilità assunta.

L’informativa deve essere chiara e distinguibile, al più tardi alla prima interazione o esposizione, e le violazioni possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo.

Provider e deployer devono quindi sin da subito mappare ruoli, casi d’uso e touchpoint, distinguendo obblighi informativi e misure tecniche di marcatura; a supporto di questa attività, la Commissione ha adottato linee guida dedicate, un Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content e un set di icone UE per l’etichettatura.

Data broker e legittimo interesse: il Garante sanziona Lusha per 2 milioni di euro

Data Protection

Con il provvedimento n. 542 del 14 luglio 2026, il Garante ha sanzionato Lusha Systems Inc. per 2 milioni di euro. La società gestisce una piattaforma che raccoglie, arricchisce e mette a disposizione dati di contatto professionali da fonti pubbliche, fornitori terzi e integrazioni digitali.

Il GDPR è stato ritenuto applicabile ex art. 3, par. 2, nonostante l’assenza di stabilimento nell’UE, in ragione della raccolta, del monitoraggio e dell’aggiornamento continuativo di informazioni riferite a interessati nel territorio europeo.

È stato censurato il ricorso al legittimo interesse per comunicare dati a clienti con finalità commerciali o promozionali autonome: la mera pubblicità del dato non rende prevedibili raccolta sistematica, arricchimento e commercializzazione su larga scala. Il bilanciamento considera aspettative, portata e impatti.

Il Garante ha quindi ritenuti violati minimizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione: integrazioni con e-mail e calendari acquisivano informazioni eccessive e non necessarie (intestazioni, partecipanti, titoli); i filtri non hanno evitato l’inserimento di contatti di funzionari pubblici; le informative sono risultate di difficile reperibilità, incomplete e solamente in inglese.

Oltre alla sanzione, è stato disposto il divieto di ulteriori trattamenti dei dati di interessati in Italia raccolti senza idonea base giuridica e l’ordine di cancellazione. Un caso che ci ricorda che i data broker devono documentare separatamente fonti, finalità, basi giuridiche, aspettative e controlli lungo tutta la filiera del dato.

E-commerce e countdown promozionali: l’AGCM sanziona Deghi per 2 milioni di euro

Consumer protection

Con provvedimento del 23 giugno 2026, l’AGCM ha sanzionato Deghi S.p.A. per 2 milioni di euro per pratica commerciale scorretta sul sito e-commerce.

La contestazione ha riguardato l’uso di countdown associati a offerte presentate come disponibili per un periodo limitato: alla scadenza, la promozione veniva riproposta alle stesse condizioni con un nuovo timer, generando urgenza artificiale idonea ad accelerare l’acquisto.

La condotta rientra pertanto nell’art. 23, comma 1, lett. g), Codice del consumo: è sempre ingannevole dichiarare, contrariamente al vero, che un prodotto è disponibile a condizioni particolari solo per un periodo molto limitato, così da ottenere una decisione immediata.

Sul punto, l’AGM ha peraltro respinto la tesi della proroga unitaria: la continuità non era comunicata chiaramente e il timer risultava rinnovato manualmente su larga parte del catalogo.

L’AGCM ha rilevato altresì che lo sconto era calcolato sul listino pieno e non sul prezzo più basso dei 30 giorni precedenti (art. 17‑bis).

Il caso conferma che la conformità dipende anche dal design dell’offerta: interfaccia, durata e messaggi non devono condizionare indebitamente la scelta, ed eventuali claim di scarsità e prezzi di riferimento devono riflettere condizioni effettive e verificabili.

Proprietà intellettuale nell’Unione europea: i risultati EUIPO 2025 e le nuove direttive di esame

Intellectual property

L’EUIPO ha pubblicato il Consolidated Annual Activity Report 2025: oltre 327.000 nuove domande di marchio e di disegno/modello dell’Unione, record storico.

Per i marchi prevalgono i depositi da soggetti UE (Italia tra i più attivi). Per disegni e modelli dell’Unione (“EUD”, Reg. (UE) 2024/2822) i depositi da Paesi terzi superano per la prima volta quelli UE. Nel 2025 l’EUIPO ha esteso le attività alle IG per prodotti artigianali e industriali (Reg. (UE) 2023/2411).

L’aggiornamento delle Guidelines for Examination 2026, adottate con decisione EX-26-09 del 30 giugno 2026 ed efficaci dal 1° luglio, recepisce l’evoluzione della prassi.

Le principali novità sono rappresentate da requisiti di rappresentazione dei disegni/modelli, che devono essere sufficientemente chiari già ai fini della data di deposito; per i marchi, trattamento delle IG, raffronto tra segni denominativi e capacità distintiva di elementi semplici (es. singole lettere), oltre a profili di opposizioni e diritti anteriori.

Considerato l’aumento richieste, rimangono validi alcuni suggerimenti operativi prima del deposito: verificare disponibilità, capacità distintiva, perimetro merceologico e coerenza della rappresentazione, integrando la registrazione nella strategia di tutela e sfruttamento dell’asset.

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