Lo sviluppo di un software e dei sistemi a supporto rappresenta un investimento a cui spetta il credito di imposta. Lo ha stabilito una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che con una sentenza depositata il 29 giugno 2026, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di una società palermitana specializzata nello sviluppo di soluzioni software e servizi digitali per la pubblica amministrazione, annullando integralmente l’atto di recupero del credito d’imposta dal valore di oltre 300.000,00 euro. La difesa della società è stata affidata all’avvocato Alessandro Dagnino, managing partner dello studio LEXIA Avvocati, coadiuvato dall’avvocato Antonino Calcò, Counsel dello studio e responsabile del dipartimento tributario, i quali nel corso del giudizio hanno sostenuto la natura di sviluppo sperimentale dei progetti realizzati dalla società e la piena spettanza del credito di imposta per R&S.
I giudici hanno attribuito rilievo determinante alle relazioni tecniche e alle certificazioni prodotte dalla difesa della società, redatte da un soggetto iscritto all’Albo dei certificatori del MIMIT, qualificandole come un «contributo tecnico imparziale e qualificato». La Corte ha inoltre evidenziato di non disporre delle competenze specialistiche necessarie per superare autonomamente tali valutazioni, facendo proprie le conclusioni del certificatore. La pronuncia assume particolare interesse perché individua il corretto riparto degli oneri probatori nelle controversie in materia di ricerca e sviluppo. Se è vero che spetta al contribuente dimostrare l’effettiva natura innovativa delle attività agevolate, è altrettanto vero che, una volta assolto tale onere mediante documentazione tecnica qualificata, l’Amministrazione non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve confrontarsi puntualmente con le risultanze delle certificazioni, eventualmente ricorrendo agli strumenti tecnici previsti dall’ordinamento. La sentenza affronta poi un altro tema frequentemente oggetto di contestazione: la presunta finalità commerciale dei software sviluppati. Secondo la Corte, non è sufficiente affermare che un progetto sia destinato ad uso commerciale per escludere il beneficio fiscale. Tale circostanza deve essere dimostrata in concreto. Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto non provata la tesi dell’Agenzia delle Entrate, valorizzando le certificazioni prodotte dalla società e rilevando l’assenza di una specifica confutazione tecnica da parte dell’Ufficio. Di rilievo anche il principio affermato in materia di costi del personale. La Corte ha ritenuto insufficiente una contestazione formulata in termini generici circa il coinvolgimento del personale nelle attività di ricerca e sviluppo, osservando che rilievi di tale natura non possono giustificare il disconoscimento del credito né consentire una rideterminazione parziale dello stesso, soprattutto in presenza di spese tecnicamente asseverate. “La decisione – osserva l’avv. Alessandro Dagnino – riconosce che le controversie sui crediti ricerca e sviluppo presentano un contenuto eminentemente tecnico. Quando il contribuente produce certificazioni provenienti da soggetti qualificati, tali valutazioni non possono essere superate attraverso mere affermazioni dell’Amministrazione, ma richiedono una contestazione altrettanto qualificata”. Per l’avv. Antonino Calcò “la pronuncia offre un’indicazione importante per il contenzioso in materia di crediti R&S. La Corte ribadisce che l’onere della prova grava certamente sul contribuente, ma chiarisce anche che, una volta fornita una dimostrazione tecnica adeguata, non è sufficiente opporre contestazioni astratte o stereotipate. È necessario confrontarsi nel merito con il contenuto scientifico e tecnologico dei progetti”. La decisione si inserisce nel crescente filone giurisprudenziale relativo ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo e offre indicazioni di particolare interesse per le imprese innovative e per gli operatori del settore ICT coinvolti in verifiche fiscali sulla spettanza delle agevolazioni.