Con l’ordinanza n.22576 del 1° luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di particolare rilievo: la prova dell’effettiva erogazione delle somme in relazione a un mutuo ipotecario fatto valere dalla banca in sede concorsuale. La decisione in esame ha un impatto rilevante in quanto, in linea confermativa rispetto all’orientamento già adottato dalla giurisprudenza di legittimità, chiarisce che l’erogazione di credito può ritenersi validamente provata quando la somma sia stata effettivamente messa a disposizione del mutuatario mediante operazioni contabili, purché questi abbia assunto un’obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata, senza che ricorra la consegna materiale delle somme.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal decreto con cui il Tribunale di Catania, pur ammettendo al passivo del fallimento il credito vantato dalla Banca relativo al saldo negativo di un conto corrente in rango chirografario, aveva rigettato la domanda di ammissione avente invece a oggetto il finanziamento concesso dal medesimo Istituto di Credito il 15 giugno 2005, garantito da ipoteca. Secondo il Tribunale di Catania, quest’ultima domanda non era suscettibile di ammissione in quanto era indispensabile disporre della prova afferente l’effettiva erogazione delle somme, posto che il contratto di mutuo si inquadrava in un contratto di natura reale.
L’Istituto di Credito, per dimostrare la fondatezza della propria domanda produceva l’estratto conto dal quale risultava l’avvenuto accredito delle somme. Tuttavia, il Tribunale valutava negativamente il corredo probatorio offerto dalla Banca, non ritenendolo sufficiente per dimostrare il collegamento tra il versamento delle somme e quella specifica erogazione di credito accordata. Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il credito derivante dal contratto di finanziamento veniva escluso dal progetto di stato passivo. L’Istituto di Credito contestava la decisione assunta in sede di merito, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato un dato documentale decisivo al fine di ricollegare la documentazione probatoria prodotta a quella specifica erogazione di credito: risultava piena corrispondenza tra i riferimenti riportati sull’estratto conto su cui era confluito l’importo e quelli recanti nell’estratto conto collegato al finanziamento.
La decisione
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avanzato dalla Banca. Anzitutto, hanno precisato che, benché formalmente prospettata come violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la censura investiva in realtà un’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Secondo la Cassazione non era infatti in discussione il riparto dell’onere probatorio quanto piuttosto la mancata considerazione di uno specifico fatto storico, decisivo ai fini della decisione, emergente dalla documentazione prodotta.
Tale fatto storico consisteva nella coincidenza del numero di pratica del finanziamento, rinvenibile sia nel conto corrente sul quale era stata accreditata la somma, sia nell’estratto del conto relativo al finanziamento collegato al contratto di mutuo. Per la Corte risultava dunque ingiustificata l’affermazione del giudice di merito secondo cui non vi sarebbe stato alcun elemento per ricollegare la causale dell’accredito al contratto di mutuo oggetto della domanda di ammissione al passivo.
La pronuncia è particolarmente rilevante nella parte in cui richiama l’orientamento giurisprudenziale dominante proprio in tema di onere probatorio connesso alle domande di insinuazione allo stato passivo del credito derivante da un contratto di mutuo (ex multis, Cass., sez. 1, 6/11/2019, n. 28526; Cass.,9/5/2022, n. 14683, Cass., Sez.U., 6/3/2025, n. 5968). La Suprema Corte di Cassazione ha osservato, infatti, che ogniqualvolta la Banca mutuante chiede l’ammissione del proprio credito al passivo assolve l’onere probatorio su di essa gravante versando in atti la quietanza a dimostrazione dell’erogazione delle somme mutuate, oltreché la contabile attestante lo svincolo delle somme. In chiave ancor più pragmatica, la Suprema Corte di Cassazione ha rimarcato che ai fini probatori è necessario dimostrare soltanto l’effettiva messa a disposizione giuridica della somma, null’altro. Ecco che il requisito dell’erogazione della somma mutuata viene valutato attraverso una chiave di lettura coerente con la funzione economico-giuridica del mutuo e con l’esigenza di verificare se il mutuatario abbia acquisito la disponibilità giuridica della provvista. In questa prospettiva, la documentazione bancaria assume rilievo decisivo non solo se attesta il trasferimento delle somme, ma anche se consente di ricostruire in modo univoco il collegamento tra il contratto di finanziamento e l’accredito della provvista.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione. A fronte della decisione assunta in sede di legittimità, il Giudice del merito dovrà dunque rivalutare la vicenda fattuale alla luce di quanto dedotto dalla Suprema Corte di Cassazione assumendo una statuizione che tenga conto di quegli elementi fattuali rilevanti – rappresentati dalla coincidenza del numero di pratica del finanziamento rispetto a quanto emergente dalla documentazione prodotta dalla Banca – così da pervenire alla ricostruzione storica del rapporto in conformità al principio di diritto reso in sede di legittimità.
I principi di diritto e le ricadute pratiche
La decisione offre alcune indicazioni di immediata utilità applicativa. In primo luogo, in sede di insinuazione allo stato passivo, il creditore che faccia valere, quale origine del proprio diritto di credito, un contratto di mutuo deve certamente provare l’erogazione della somma mutuata, senza che tale prova sia però confinata alla dimostrazione di una consegna materiale del denaro. È invece sufficiente che dalla documentazione offerta emerga che la provvista sia stata concretamente posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche mediante una mera registrazione o movimentazione contabile.
La pronuncia resa in sede di legittimità valorizza, peraltro, il ruolo assunto dalla documentazione bancaria, imponendo una lettura d’insieme da contestualizzare alla singola fattispecie concreta. Gli estratti conto, le causali indicate, i riferimenti alla pratica di finanziamento e ulteriori elementi documentali non possono essere esaminati in modo atomistico, ma devono essere letti in chiave coordinata, al fine di verificare se consentano di collegare l’accredito della somma indicata ad una specifica operazione finanziaria.
In conclusione, l’ordinanza in commento conferma l’esigenza, più volte ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, di operare una verifica sostanziale in punto di erogazione del credito soprattutto nell’ambito delle controversie relative all’ammissione al passivo dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento. Per gli operatori, ciò si traduce nella necessità di curare con particolare rigore e meticolosità la tracciabilità documentale del percorso di erogazione e del collegamento tra contratto, accredito e obbligazione restitutoria, così da rendere il credito pienamente riconoscibile anche in sede concorsuale.