Chiarimento del MASE sulla competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e sul calcolo della soglia di potenza degli impianti

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Il MASE – in risposta a un interpello avanzato dalla Regione Campania – ha fornito chiarimenti circa il riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e circa il calcolo della soglia di potenza dell’impianto.

 

I. L’interpello della Regione Campania

La Regione Campania – in data 3 febbraio 2023 – ha presentato un interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) per ottenere chiarimenti circa il riparto di competenza per la Valutazione d’Impatto Ambientale (“VIA”) per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e circa il calcolo della soglia di potenza degli impianti.

Ai sensi della modifica introdotta dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022 le soglie della VIA di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte II del D.lgs. 152/3006 sono pari a 30 MW per gli impianti eolici e a 10 MW per gli impianti fotovoltaici e devono esser calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione, escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. Il punto 11.6 del DM 10.09.2010, tuttavia, stabilisce – al fine di evitare l’artato frazionamento – che i limiti di potenza degli impianti sono riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Vi sarebbe, pertanto, un’antinomia tra il disposto di cui all’art. 10 del D.L. 50/2022 e di cui al punto 11.6 del DM 10.09.2010.

La suddetta modifica, inoltre, non riguarda i progetti di competenza regionale di cui all’Allegato IV alla Parte II del D.lgs. 152/2006.

Per tale motivo, la Regione Campania ha richiesto quale sia il parametro da applicare per stabilire la soglia di potenza e se il calcolo della stessa così come modificato dall’art. 10 del D.L. 50/2022 sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale o se possa essere applicato, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. 152/2006.

2. I chiarimenti forniti dal MASE

Il MASE ha risposto all’interpello in data 24 aprile 2023 chiarendo che:

  • il DM 10.09.2010, oltre ad avere diversa natura giuridica rispetto al D.L. 50/2022, si riferisce altresì a una normativa differente e precedente. Da ciò consegue che l’unico parametro da tenere in considerazione ai fini dell’individuazione dell’autorità competente e della procedura da seguire è quello introdotto dall’art. 10 del D.L. 50/2022;
  • la modifica normativa introdotta dall’art. 10 del D.L. 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. 152/2006.

 

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Avv. Marco Muscettola

Dott.ssa Alessia Francesca Sblendido

 
 
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