R&S, stop al recupero se il credito è solo “non spettante”: lo schema d’atto non interrompe la decadenza

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani ha accolto il ricorso presentato da una società che produce macchine per l’agricoltura, difesa da un team di Lexia Avvocati guidato dal Managing Partner Alessandro Dagnino, e composto dall’avvocato Antonino Calcò, responsabile del Dipartimento tributario, e dall’avvocato Francesco Zullo, annullando l’atto di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato nel periodo d’imposta 2018 e utilizzato nel 2019. Al centro della controversia vi era un atto di recupero notificato il 13 marzo 2025, con il quale l’Ufficio chiedeva alla società il pagamento di oltre 430 mila euro ritenendo indebitamente compensato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

Il punto decisivo della pronuncia riguarda il termine entro cui l’Ufficio può esercitare il potere di recupero. La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il credito può essere considerato inesistente solo quando manchi del tutto il presupposto costitutivo o quando siano presenti elementi di frode o artificiosità tali da escluderne l’esistenza. Diversa è l’ipotesi in cui l’attività sia stata effettivamente svolta, ma venga contestata la sua conformità ai requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa: in questo caso il credito può essere, al più, “non spettante”.

Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta in giudizio risultavano lo svolgimento effettivo delle attività di ricerca e sviluppo, il sostenimento dei relativi costi, la loro contabilizzazione e tracciabilità, nonché la certificazione da parte di professionisti abilitati. Per la Corte, quindi, le contestazioni dell’Ufficio non riguardavano l’inesistenza materiale delle attività, ma la loro qualificazione tecnico-giuridica ai fini dell’agevolazione.

Da qui la conseguenza sul piano decadenziale: il credito non poteva essere attratto nella categoria dei crediti inesistenti, ma doveva essere ricondotto, al più, a quella dei crediti non spettanti, con applicazione del più stringente termine per l’emissione dell’atto di recupero. L’atto di recupero è stato pertanto ritenuto tardivo e annullato.

La sentenza si segnala anche per il passaggio relativo allo schema d’atto notificato alla società nel dicembre 2024 nell’ambito del contraddittorio preventivo. Secondo la Corte, nella particolare ipotesi relativa all’emissione degli atti di recupero del credito, tale comunicazione ha natura endoprocedimentale e istruttoria e non può produrre effetti interruttivi della decadenza. Solo la notificazione dell’atto di recupero definitivo, completo in ogni sua parte, è idonea a impedire la decadenza entro il termine previsto dalla legge.

La decisione contribuisce a delimitare l’utilizzo della categoria del credito “inesistente” nei recuperi in materia di ricerca e sviluppo. In particolare, esclude che contestazioni fondate sulla valutazione tecnico-giuridica dei progetti possano essere automaticamente ricondotte all’inesistenza del credito, quando l’attività sia stata svolta e i costi risultino documentati, tracciati e certificati.

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