Nelle operazioni di distressed m&a, ovverosia nei casi in cui il venditore o la società target si trovano in una situazione di crisi o addirittura d’insolvenza, è necessario avere alcuni accorgimenti per tutelare l’acquirente da eventuali rischi legali.
Pertanto, è solitamente opportuno procedere al perfezionamento dell’operazione sotto l’ombrello protettivo di uno strumento giuridico per la soluzione della crisi di impresa: dagli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, o ancora al concordato preventivo, sono diversi gli ambiti nei quali si possono strutturare le operazioni di distressed m&a per limitare il più possibile eventuali criticità giuridiche.
In tal senso, negli ultimi anni sta guadagnando sempre maggiore spazio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (CNC), percorso stragiudiziale che prevede la nomina di un esperto da parte della camera di commercio ove il debitore ha la propria sede legale, a seguito di istanza presentata dal medesimo debitore in crisi, e che assume il ruolo di mediatore/ negoziatore per agevolare le trattative con i creditori, finalizzate alla continuità aziendale della società (artt. 12 – 25 quinquies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) (per gli ultimi numeri del mercato e i nomi dei principali investitori coinvolti.
Alcuni dei rischi legali tipici delle operazioni di distressed m&a sono così minimizzati, se il negozio è perfezionato nell’ambito della composizione negoziata della crisi: per esempio, l’art. 22, comma 1, lett. d), CCII prevede che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa autorizzare il debitore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più dei suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate e al fine di tutelare gli interessi coinvolti, restando nel contempo fermo l’art. 2112 del codice civile e con il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Una formula che in sostanza significa che l’acquirente viene esonerato dalla responsabilità per i debiti pregressi, come avviene invece per legge nelle operazioni in bonis, anche se tali debiti risultano dai libri contabili obbligatori: si tratta di una esenzione tipica delle procedure concorsuali, che è stata riproposta dal legislatore per uno strumento snello e stragiudiziale quale la composizione negoziata della crisi d’impresa.
È evidente che tale norma risolve ab origine alcuni potenziali rischi che si possono manifestare nelle fattispecie di distressed, fra i quali, per esempio, l’azione revocatoria. Allo stesso tempo, la necessità o anche solo l’opportunità di procedere in un ambito competitivo, seppur con minori formalità rispetto alle procedure concorsuali, può consentire di ottenere una migliore offerta nell’interesse dei vari stakeholder coinvolti e della continuità aziendale del debitore.
Negli ultimi tempi la giurisprudenza è molto attiva in materia di cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi: in un recentissimo provvedimento (ancora inedito al momento di redazione del presente articolo) del Tribunale Perugia, datato 11 marzo 2025, R.G. 107/2025 V.G., il giudice ha ritenuto di autorizzare la cessione di una azienda all’unico offerente, per un valore addirittura inferiore al prezzo minimo originariamente previsto. In tal caso, infatti, il Giudice ha ritenuto che il piano proposto dal debitore fosse congruo e coerente per il raggiungimento del miglior soddisfacimento dei creditori e che quindi fosse opportuno autorizzare la cessione anche a un prezzo minore, considerando l’impossibilità di proseguire l’attività in presenza di una situazione di crisi aziendale.
I tribunali stanno tenendo in elevata considerazione le richieste di autorizzare operazioni di cessione nell’ambito della composizione negoziata, con un focus primario sulla funzionalità della cessione rispetto alla continuità aziendale, così da consentire di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite; in tal senso, si veda la recente pronuncia del Tribunale di Torino, 27 febbraio 2025.
Sta quindi cambiando il paradigma di fondo delle operazioni di distressed m&a: viene anticipato il perfezionamento del negozio traslativo a una fase antecedente rispetto alle procedure concorsuali, ma con le tutele giuridiche di un atto effettuato “in sede protetta”. Inoltre, viene posta l’attenzione dei Tribunali sempre di più sulla funzionalità della cessione dell’azienda rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando, in caso di autorizzazione, le misure ritenute opportune per procedere con la cessione, nel rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
In tal senso, si veda la sentenza del Tribunale di Parma del 30 luglio 2024, in , ove il Giudice ha ritenuto che la valutazione di convenienza della cessione dell’azienda consentisse di evitare la dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite, tenendo inoltre conto dell’interesse del ceto creditorio, della finalità della composizione negoziata e del progetto di risanamento sviluppato attorno alle trattative e la sua funzionalità per il superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario del debitore.
Uno degli ostacoli classici delle operazioni di distressed m&a nell’ambito delle procedure concorsuali è la necessità di procedere con un’asta competitiva pur in presenza di un offerente predeterminato. La composizione negoziata della crisi è maggiormente flessibile anche per tale fattispecie, poiché le formalità richieste dai Giudici anche in un ambito competitivo sono solitamente inferiori rispetto a quelle delle procedure concorsuali, così limitando i rischi per l’offerente già identificato, che spesso non è incentivato a valutare un proprio intervento per il rischio di vedere svanita l’operazione in caso di asta competitiva.
Nell’ambito della composizione negoziata, del resto, il Giudice può potenzialmente consentire di cedere l’azienda o suoi rami anche un soggetto già individuato: in base a una sentenza del Tribunale di Brescia del 7 novembre 2024, l’offerente può essere predeterminato, purché vi sia il previo esperimento di procedure di pubblicità, anche senza particolari formalità, così da liberare il campo dal timore di scelte compiute in danno dei creditori.
Tutti gli aspetti di cui sopra, delineati dalla giurisprudenza, consentono da un lato di mitigare il rischio per gli investitori, ma dall’altro anche di proteggere i creditori da operazioni fraudolente che non siano nel loro interesse o funzionali alla continuità aziendale del debitore. In questo modo è possibile un contemperamento degli interessi tra il potenziale acquirente e i creditori, riducendo il più possibile i rischi tipici delle operazioni di distressed m&a.
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