Con il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD 2) è stata ridisegnata in modo significativo la disciplina dei fondi di credito. La riforma introduce un’importante distinzione tra FIA di credito e FIA che investono anche in crediti, prevendendo l’applicazione di un regime differenziato alle due categorie di fondi. Le nuove norme consentiranno, inoltre, l’erogazione del credito verso soggetti qualificabili come consumatori, mentre per i FIA UE è prevista una mera notifica preventiva alla Banca d’Italia ai fini dell’avvio dell’operatività in Italia. La notifica sostituisce la procedura di nulla osta precedentemente prevista dall’ordinamento e comporterà delle notevoli semplificazioni per gli operatori esteri che intendono erogare finanziamenti in favore di soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Il recepimento dell’AIFMD2 e la disciplina dei FIA di credito
Con il decreto legislativo 13 marzo 2026, n. 39 (il “D.Lgs. 39/2026”) è stata recepita in Italia la direttiva (UE) 2024/927 (“AIFMD 2”). La nuova disciplina – entrata in vigore a decorrere dal 16 aprile 2026 – riforma in misura significativa la disciplina dei fondi di credito prevista dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), in un’ottica di allineamento della normativa italiana alle novità introdotte a livello europeo dall’AIFMD 2.
Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2026 sono di particolare interesse per i GEFIA italiani ed europei che gestiscono (o intendono) gestire fondi di credito, intervenendo in un settore che ha conosciuto un significativo sviluppo negli ultimi anni e che ha portato alla progressiva affermazione di operatori del credito non tradizionali (c.d. alternative lenders), nell’ambito di operazioni di finanziamento bilaterali o sindacate domestiche.
Il 27 maggio 2026 la Banca d’Italia ha inoltre posto in consultazione le disposizioni di attuazione del D.Lgs. 39/2026, che chiariscono alcuni aspetti concernenti la disciplina di recente emanazione, in particolare per quanto attiene all’operatività dei FIA UE in Italia.
La nuova distinzione tra FIA di credito e FIA che investono anche in credito
Dal punto di vista definitorio, nel nuovo testo del TUF è stata introdotta una nuova definizione unitaria di “investimento in crediti” e “concessione del prestito”, sostanzialmente ripresa dal testo dell’AIFMD 2, che si applica indifferentemente sia all’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia all’acquisto di crediti già erogati. La definizione precisa che l’attività in questione può essere svolta sia direttamente dal FIA (oppure da un gestore per conto del FIA gestito e a valere sul patrimonio del FIA), sia indirettamente tramite terzi o una società veicolo, quando il FIA o il gestore partecipano alla strutturazione del finanziamento, ovvero all’accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima dell’assunzione dell’esposizione sul finanziamento.
Ai fini dell’individuazione del regime regolamentare applicabile, assume un rilievo centrale la distinzione tra “FIA di credito” e “FIA che investono anche in credito”.
In particolare, sono “FIA di credito” i fondi la cui strategia di investimento consiste principalmente nell’investire in crediti oppure che detengono in portafoglio crediti con valore nozionale pari ad almeno il 50% del NAV. I “FIA che investono anche in credito” sono invece i FIA, diversi dai FIA di credito, che investono in almeno un credito – senza che il credito diventi la componente principale della strategia o che i crediti superino la soglia del 50% sopra richiamata.
L’introduzione della distinzione sopra richiamata – che costituisce una chiara discontinuità rispetto al quadro normativo antecedente – è giustificata dal fatto che la normativa europea dettata dall’AIFMD 2 si applica soltanto alla prima tipologia di FIA (c.d. loan-origination funds). Le norme nazionali concernenti i FIA di credito, tuttavia, trovavano applicazione anche in relazione ai FIA con una componente soltanto residuale di crediti all’interno del proprio portafoglio (i quali, di contro, non sono soggetti alle norme dettate a livello europeo).
La disciplina applicabile: unitarietà e differenze
La distinzione tra le due tipologie si riflette principalmente nella disciplina applicabile: per i FIA di credito opera in pieno il regime regolamentare delineato dall’AIFMD2, mentre ai FIA che investono anche in crediti vengono estesi solamente alcuni selezionati presidi.
Il nuovo testo del TUF prevede, in particolare, l’introduzione per entrambe le fattispecie del divieto di investire in crediti erogati al gestore e al relativo personale, ai soggetti a cui il gestore abbia delegato talune funzioni in relazione ai FIA e al relativo personale, al depositario e ai relativi delegati, nonché ai soggetti del gruppo del gestore, salvo limitate eccezioni. Sono inoltre comuni l’obbligo di attribuire integralmente al FIA i proventi dei crediti, dedotte le spese di amministrazione, gli obblighi informativi su costi e spese di amministrazione e gestione dei crediti, il divieto di strategie originate-to-distribute e l’obbligo di trattenere nel proprio portafoglio il 5% del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti.
Con riguardo ai soli FIA di credito, invece, è prevista una disciplina specifica per la relativa istituzione in forma aperta. In tale ipotesi, il gestore deve essere in grado di dimostrare alla Banca d’Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito è compatibile con la strategia di investimento e con la politica di rimborso del FIA, in conformità con quanto previsto dagli atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può vietare l’istituzione di siffatte tipologie di FIA qualora ritenga che non ricorrano le condizioni previste dalla normativa europea e nazionale applicabile.
Il direct lending verso i consumatori
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dal D.Lgs. 39/2026 occorre menzionare la scelta, operata dal legislatore italiano, di non esercitare la facoltà, riconosciuta dalla AIFMD 2 agli Stati membri, di vietare ai FIA la concessione di prestiti ai consumatori nel proprio territorio.
Il D.Lgs. 39/2026 sopprime, infatti, la precisazione, contenuta nella versione precedente del TUF, secondo cui l’operatività dei FIA di credito doveva limitarsi ai crediti erogati “a favore di soggetti diversi da consumatori”; conseguentemente, è consentito l’utilizzo di FIA di credito, nazionali ed europei, per l’erogazione di crediti a favore di consumatori in Italia (ovvero per l’acquisto di crediti verso soggetti qualificabili come consumatori).
In coerenza con tale impostazione, è stato ampliato l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “TUB”) in modo da imporre il rispetto delle norme in materia di trasparenza bancaria e finanziaria (incluso con riferimento al credito immobiliare ai consumatori e al credito al consumo in generale) con riferimento ai crediti erogati in Italia da FIA italiani ed europei. Il TUB è stato modificato anche al fine di introdurre l’applicabilità dell’art. 128-bis, riguardante i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario e Finanziario) – a cui, pertanto, i gestori dovranno aderire.
Agevolazioni per l’accesso al mercato nazionale da parte dei FIA UE di credito
Un ulteriore profilo centrale della riforma riguarda l’accesso al mercato italiano dei FIA UE che intendono investire in crediti. È stato rimosso, infatti, il meccanismo di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia, con conseguente nulla osta per avviare l’operatività in Italia, che era precedentemente previsto al riguardo. La concessione del nulla osta era condizionata, tra l’altro, all’esito positivo di una valutazione di equivalenza, effettuata dalla Banca d’Italia, circa i meccanismi di funzionamento e i limiti di investimento applicabili al FIA UE, rispetto alle corrispondenti norme concernenti i FIA di credito italiani.
In luogo di tale comunicazione, è adesso prevista una mera notifica preventiva, che dovrebbe avere finalità meramente informative e non dovrebbe introdurre, in ogni caso, alcuna valutazione ulteriore da parte della Banca d’Italia.
In particolare,secondoquanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia poste di recente in consultazione, il gestore di FIA UE sarà tenuto a informare la Banca d’Italia almeno 15 giorni prima dell’avvio di tale operatività, fornendo informazioni dettagliate sul gestore stesso, sul FIA gestito e sui tipi di crediti che intende erogare in Italia, ivi incluse la durata e il target di prenditori.
Il gestore dovrà allegare documentazione che attesti l’adozione di policy e procedure idonee a garantire la conformità alle applicabili disposizioni di trasparenza del TUB, nonché un attestato dell’autorità competente dello Stato di origine che confermi l’autorizzazione a gestire FIA che investono in crediti, oppure copia del provvedimento di autorizzazione accompagnata dall’attestazione del legale rappresentante sull’iscrizione aggiornata nel registro o albo dei gestori.
La riforma della disciplina italiana dei fondi di credito: una nuova stagione per il mercato italiano?
La disciplina introdotta dal D.Lgs. 39/2026, nel recepire quanto previsto dall’AIFMD 2 a livello europeo, introduce delle importanti novità nel panorama del credito italiano, aprendo significativamente la strada ai fondi di private debt, italiani ed europei.
La previsione della possibilità di erogare credito nei confronti dei consumatori costituisce un mutamento di prospettiva molto rilevante, che potenzialmente apre la competizione tra gli operatori anche nel mercato al dettaglio – fino ad oggi riservato alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB – ad esempio nell’ambito del credito al consumo o dei mutui ipotecari ai consumatori.
Dall’altro lato, le semplificazioni introdotte rispetto alla possibilità per i FIA UE di operare in Italia potrebbero notevolmente facilitare la realizzazione di operazioni di finanziamento in favore di imprese italiane, incluso nell’ambito dell’acquisition financing e di altri settori dove i fondi di credito sono stati particolarmente attivi negli ultimi anni.