L’introduzione del c.d. output floor nell’ambito del pacchetto CRR3/CRD6 rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo quadro prudenziale europeo applicabile alle banche. Il legislatore europeo ha introdotto un limite minimo agli attivi ponderati per il rischio (RWA) calcolati dalle banche che utilizzano modelli interni (IRB), con l’obiettivo di ridurre l’eccessiva variabilità degli RWA e rafforzare la comparabilità dei requisiti patrimoniali. In parallelo, l’EBA e la BCE stanno intervenendo per semplificare il processo di approvazione delle modifiche ai modelli interni, adottando un modello di vigilanza maggiormente proporzionato, selettivo e risk-based, che dovrebbe facilitare l’adozione di modifiche ai modelli adottati dalle banche, rendendo in tal modo più efficiente il processo sia per le banche sia per i regolatori.
Il funzionamento dell’output floor nel CRR3
Il Regolamento (UE) 2024/1623, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR3”), costituisce il principale strumento di recepimento nell’Unione della riforma di Basilea 3. La nuova normativa ha modificato, tra l’altro, i requisiti per il calcolo degli attivi ponderati per il rischio (“RWA”) da parte delle banche che adottano il metodo dei modelli interni (“IRB”), introducendo un limite minimo (c.d. output floor) al valore di RWA risultante dal calcolo effettuato dalle banche.
Sul piano tecnico, il perno della nuova disciplina è rappresentato dall’articolo 92, paragrafo 3, CRR3, in base al quale il c.d. total risk exposure amount (TREA) deve essere determinato come il maggiore tra l’un-floored total risk exposure amount (U-TREA) e una determinata percentuale dello standardised total risk exposure amount (S-TREA).
La norma prevede, quindi, l’applicazione di un vincolo aggregato sul TREA utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, stabilendo che tale importo non possa essere inferiore alla soglia percentuale sopra riferita, calcolata in relazione all’importo degli RWA determinato utilizzando il metodo standardizzato. L’applicazione del nuovo requisito è soggetta a un progressivo phase-in: ai sensi dell’articolo 465 CRR3, infatti, la percentuale di riferimento per determinare il valore del floor è pari al 50% nel 2025, al 55% nel 2026, al 60% nel 2027, al 65% nel 2028 e al 70% nel 2029, prima di raggiungere il livello finale del 72,5% a decorrere dal 2030.
Ulteriori deroghe di carattere tecnico sono concesse, in via transitoria, dall’art. 465 CRR3; tali deroghe verranno a loro volta meno a decorrere dal 1° gennaio 2030 – data di piena entrata in vigore del regime delineato dal CRR3.
Le finalità del nuovo limite
L’output floor risponde all’esigenza di contenere la variabilità degli RWA derivante dall’utilizzo dei modelli interni. L’esperienza degli anni successivi all’introduzione degli approcci IRB ha infatti mostrato che banche con portafogli apparentemente comparabili potevano presentare livelli di RWA significativamente diversi, anche per effetto di differenti assunzioni metodologiche, basi dati, tecniche di stima e scelte di modellizzazione. Tale fenomeno ha alimentato il dibattito, a livello internazionale ed europeo, sulla comparabilità dei coefficienti patrimoniali e sulla capacità dei requisiti di Pillar 1 di rappresentare in modo coerente i rischi effettivamente assunti dagli intermediari bancari.
Il meccanismo non elimina, naturalmente, l’utilizzo dei modelli interni, ma ne limita l’effetto in termini di riduzione dei requisiti patrimoniali. La funzione dell’output floor è quindi quella di introdurre una soglia minima comune, ancorata agli approcci standardizzati, al di sotto della quale il calcolo degli attivi ponderati per il rischio non può scendere, anche quando i modelli interni producano risultati più favorevoli. In questo modo, il CRR3 mira a preservare la risk sensitivity dei modelli interni, evitando tuttavia che tale sensibilità si traduca in una eccessiva dispersione dei coefficienti patrimoniali tra banche esposte a rischi sostanzialmente comparabili.
Il ridimensionamento del beneficio patrimoniale dei modelli interni: un disincentivo all’adozione della metodologia IRB?
Le banche maggiormente interessate dall’introduzione dell’output floor sono quelle che utilizzano modelli interni per il rischio di credito e che, storicamente, hanno beneficiato di ponderazioni particolarmente contenute su determinati portafogli (ad esempio, per effetto di esposizioni verso controparti con basso profilo di rischio, portafogli retail granulari, mutui residenziali con bassi livelli di perdita storica o segmenti corporate caratterizzati da serie storiche favorevoli).
Per tali soggetti, l’output floor può effettivamente determinare un incremento degli RWA e, conseguentemente, una riduzione del CET1 ratio a parità di capitale disponibile. L’impatto non dipende soltanto dalla qualità del portafoglio, ma anche dalla distanza tra gli RWA calcolati mediante modelli interni e quelli risultanti dagli approcci standardizzati: quanto maggiore è tale distanza, tanto più significativo può risultare l’effetto del floor.
In tale contesto, l’introduzione dell’output floor può sicuramente incidere sulla convenienza relativa dell’utilizzo dei modelli interni. Se il beneficio patrimoniale derivante dall’IRB viene parzialmente assorbito dal floor, le banche saranno chiamate a rivalutare il rapporto tra costi e benefici dei propri modelli, tenendo conto degli oneri di sviluppo, manutenzione, validazione, audit, documentazione e interazione con le autorità di vigilanza.
L’utilizzo dell’approccio IRB, oltre ad essere soggetto ad autorizzazione da parte delle autorità competenti, richiede infatti l’adozione di una metodologia maggiormente sofisticata per il calcolo dell’effettiva esposizione ai rischi delle banche e dei conseguenti requisiti patrimoniali: il trade-off tra investimenti effettuati nella gestione dell’approccio IRB e benefici derivanti dall’applicazione del relativo output in termini di RWA potrebbe non essere più conveniente, in prospettiva, per le banche e disincentivare l’adozione di questa metodologia.
Output floor e Pillar 2
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il rapporto tra output floor, requisiti di Pillar 1 e misure di Pillar 2. L’output floor opera all’interno del calcolo dei requisiti minimi di capitale e, pertanto, incide direttamente sulla base regolamentare utilizzata per determinare i requisiti patrimoniali complessivi.
Tradizionalmente, tuttavia, sono le misure di Pillar 2 ad aver svolto una funzione di presidio rispetto a rischi non pienamente catturati o non adeguatamente misurati dai requisiti minimi. In presenza di modelli interni che producevano RWA particolarmente contenuti, le autorità potevano (come possono tuttora) intervenire attraverso add-on patrimoniali, aspettative qualitative o richieste di remediation, anche sotto il profilo della metodologia utilizzata per il calcolo degli RWA, ad esempio in relazione a determinate tipologie di esposizioni. Con l’introduzione dell’output floor, una parte di questa esigenza viene assorbita nel Pillar 1, attraverso un vincolo regolamentare di carattere generale e non più affidato esclusivamente alla valutazione caso per caso dell’autorità di vigilanza.
Ciò non significa, tuttavia, che il Pillar 2 perda rilevanza. Al contrario, la combinazione tra output floor e supervisione sui modelli interni può rendere ancora più importante la valutazione qualitativa dei processi posti alla base della metodologia IRB utilizzata dalle banche, stante la possibilità per le autorità di vigilanza di imporre comunque dei requisiti aggiuntivi nell’ambito delle misure di Pillar 2.
La semplificazione proposte da EBA
Nella consapevolezza dell’effetto disincentivante derivante dall’introduzione dell’output floor e delle complessità procedimentali e amministrative legate alla sua gestione da parte delle banche, le autorità europee stanno intervenendo sul processo di approvazione e modifica dei modelli interni in un’ottica di semplificazione ed efficientamento delle attività sia per gli operatori, sia per le autorità di vigilanza.
Lo scorso mese di marzo l’EBA ha pubblicato il progetto finale di RTS sulle modifiche sostanziali ai modelli IRB, con l’obiettivo di rendere più semplice il processo autorizzativo per le banche che utilizzano modelli interni. Le modifiche introdotte riducono in modo mirato il numero di interventi classificati come sostanziali, consentendo alle autorità di vigilanza di adottare un approccio più proporzionato e risk-based.
Obiettivo dell’EBA è evitare che un numero significativo di modifiche ai modelli interni possa richiedere l’avvio di un iter autorizzativo articolato, con tempi non sempre compatibili con l’esigenza delle banche di aggiornare tempestivamente i propri modelli, recepire nuove basi dati, correggere criticità metodologiche o adeguarsi a modifiche normative. La revisione degli RTS mira quindi a concentrare l’attenzione di vigilanza sulle modifiche realmente rilevanti, distinguendo in modo più chiaro tra interventi che incidono in misura sostanziale sulla struttura del modello o sulla quantificazione dei parametri di rischio e interventi di minore impatto.
Le misure adottate da BCE
Anche la BCE ha annunciato, sempre nel mese di marzo 2026, una semplificazione del modo in cui l’autorità supervisionerà i modelli interni delle banche significative.
A partire dal 1° ottobre 2026, la BCE consentirà alle banche di implementare alcune modifiche sostanziali ai modelli interni per il rischio di credito dopo la presentazione di un’istanza completa, a condizione che le funzioni di controllo interno confermino in modo affidabile la conformità del modello rivisto ai requisiti prudenziali applicabili e che la banca confermi di essere pronta a implementare le modifiche. La logica è quella di evitare che la banca sia costretta, per periodi prolungati, a mantenere in parallelo il modello esistente e quello modificato, con oneri operativi elevati e possibili disallineamenti tra gestione interna del rischio e framework regolamentare.
La semplificazione procedurale non equivale, nondimeno, a una riduzione della vigilanza. La BCE ha chiarito che il nuovo approccio – comportante l’adozione di una prospettiva ex post in sostituzione di un approccio ex ante nell’esercizio dei poteri dell’autorità – consente una supervisione più mirata e basata sul rischio, anche attraverso un minore ricorso ad attività ispettive on-site nei casi meno sensibili e una maggiore focalizzazione delle risorse sui modelli e sulle modifiche che presentano profili di rischio più significativi.
Qualora la modifica determini una riduzione delle ponderazioni o degli RWA, troverà comunque l’applicazione della procedura “fast-track”introdotta dalla BCE, ma il beneficio patrimoniale sarà assoggettato a un floor prudenziale, che si applicherà sino alla conclusione della valutazione della BCE, evitando che la banca possa beneficiare integralmente e immediatamente degli effetti favorevoli sul capitale prima che l’autorità abbia completato il proprio esame. Nello specifico, il floor sarà pari al 98% degli RWA attuali per modifiche significative del modello, e al 100% per le estensioni significative.
Per i casi più delicati, la BCE si riserva la possibilità di seguire il processo di approvazione ordinario – il che significa che la banca dovrà attendere l’esito dell’attività di verifica on-site prima di poter implementare la modifica in questione.
Approccio risk-based e maggiore responsabilizzazione delle banche nella gestione dei modelli IRB
Il nuovo approccio alle modifiche dei modelli interni comporta una maggiore responsabilizzazione delle banche. Se il processo autorizzativo diventa più rapido e meno gravoso in determinate ipotesi, aumenta parallelamente l’importanza delle funzioni interne chiamate a presidiare la correttezza dei modelli.
La banca dovrà essere in grado di dimostrare non solo la solidità tecnica del modello, ma anche la robustezza del processo decisionale che ha condotto alla modifica. In tale prospettiva, la semplificazione degli iter autorizzativi non deve essere letta come un allentamento del presidio prudenziale. Essa presuppone che le banche siano sufficientemente mature da gestire in modo autonomo e responsabile modifiche tecniche anche rilevanti, ferma restando la possibilità per la vigilanza di intervenire, richiedere correttivi, limitare i benefici patrimoniali o contestare l’adeguatezza del modello.
La nuova stagione dei modelli IRB
L’insieme delle riforme in corso sembra delineare una nuova stagione per i modelli interni. Nella fase successiva all’introduzione degli approcci IRB, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla capacità dei modelli di riflettere il profilo di rischio specifico della banca e, in molti casi, di produrre un assorbimento patrimoniale più sensibile al rischio rispetto agli approcci standardizzati. Con il CRR3, l’output floor e la revisione del processo di approvazione delle modifiche ai modelli, il baricentro si sposta verso un equilibrio diverso: sensibilità al rischio, ma entro limiti comuni; flessibilità metodologica, ma con maggiore comparabilità; semplificazione procedurale, ma con più responsabilità interna.
Per le banche IRB, ciò comporta alcune implicazioni operative immediate. In primo luogo, sarà necessario valutare in modo puntuale l’impatto dell’output floor sui diversi portafogli di esposizioni e identificare le aree in cui il beneficio derivante dai modelli interni risulta maggiormente compresso. In secondo luogo, occorrerà rivedere le strategie di model management, distinguendo tra modelli che continuano a generare valore gestionale e prudenziale e modelli per i quali gli oneri di manutenzione potrebbero non essere più giustificati dal beneficio regolamentare. In terzo luogo, sarà essenziale rafforzare i presidi interni sulle modifiche dei modelli, alla luce del maggiore affidamento che il nuovo approccio di vigilanza ripone nelle funzioni di controllo dell’intermediario.