M&A bancario e poteri delle autorità: cosa cambia con la CRD VI

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Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), introducendo, tra l’altro, alcune modifiche significative alla disciplina delle fusioni e scissioni di banche e società capogruppo, dell’acquisto di partecipazioni rilevanti e dei trasferimenti di attività e passività delle banche contenuta nel Testo Unico Bancario. La riforma ridefinisce il quadro autorizzativo applicabile alle operazioni di M&A in ambito bancario, recependo le regole armonizzate introdotte dalla CRD IV in tutti gli Stati membri. Le nuove disposizioni disegnano una cornice normativa uniforme per le operazioni straordinarie (diverse dall’acquisto di partecipazioni rilevanti in banche) che interessano gli enti creditizi europei, andando a colmare una significativa lacuna del quadro normativo comunitario. Esse si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della normativa secondaria che la Banca d’Italia è tenuta ad emanare ed incideranno sulle operazioni di M&A che interessano le banche italiane, in un contesto connotato da una significativa vivacità del mercato.

La CRD VI e le modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie

La direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD VI”) ha introdotto un nuovo quadro normativo per le fusioni e scissioni bancarie e le altre operazioni straordinarie che interessano gli enti creditizi, definendo criteri di valutazione armonizzati a livello europeo.

Il provvedimento è andato a colmare una lacuna del quadro normativo comunitario, atteso che, a differenza delle norme in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti – da tempo oggetto di armonizzazione in tutti gli Stati membri – la disciplina delle fusioni e scissioni bancarie e delle altre operazioni straordinarie era di fatto rimessa ai singoli Stati membri, con la conseguente compresenza di regimi nazionali divergenti, incompatibile con le logiche sottese al Meccanismo di Vigilanza Unico (“MVU”).

La nuova disciplina nazionale in materia di fusioni e scissioni bancarie

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 57 del TUB – come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 (il “D.Lgs. 208/2025”), di attuazione della CRD VI – la Banca d’Italia autorizza (i) le fusioni nelle quali la società incorporante è una banca italiana e (ii) le scissioni nelle quali la società scissa è una banca italiana.

L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidità del profilo prudenziale delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dopo il completamento dell’operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: (i) la reputazione delle banche, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo coinvolte nell’operazione; (ii) la solidità finanziaria dei soggetti di cui al punto (i); (iii) la capacità del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del TUB e i requisiti prudenziali di cui al CRR, nonché le altre disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività prestata; (iv) il fatto che il piano di attuazione dell’operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; (v) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

La Banca d’Italia è chiamata a verificare, nell’ambito del processo autorizzativo, che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e può negare l’autorizzazione laddove l’esito di tale verifica sia negativo. In linea con l’ordinamento previgente, non si può dar corso all’atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia; il nuovo comma 2 dell’articolo 57 precisa, al riguardo, che non si può dar corso agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto laddove non consti l’autorizzazione della Banca d’Italia ovvero il parere positivo dell’autorità di un altro Stato dell’Unione Europea competente ai sensi della CRD. Conseguentemente, il provvedimento di autorizzazione dovrà intervenire prima dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione – come già previsto, d’altra parte, dall’attuale articolo 57 del TUB.

È demandato alla Banca d’Italia il compito di emanare disposizioni attuative del nuovo articolo 57 del TUB, individuando, tra l’altro, le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione, i casi in cui l’autorizzazione non è necessaria, nonché le ulteriori ipotesi di fusioni e scissioni, anche diverse da quelle sopra richiamate, che devono essere preventivamente comunicate alla Banca d’Italia.

Resta ferma la riduzione a quindici giorni del termine di opposizione dei creditori previsto dall’articolo 2503, primo comma, del codice civile, nonché la disciplina attuale concernente la conservazione dei privilegi e delle garanzie (commi 3 e 4 dell’articolo 57).

Il nuovo regime autorizzativo per l’acquisto di partecipazioni rilevanti

Il D.Lgs. 208/2025 ha introdotto il nuovo articolo 57-bis del TUB, il quale stabilisce che le banche che intendono acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante devono ottenere l’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia e, se del caso, dell’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza consolidata.

L’autorizzazione è rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca acquirente, tenuto conto dei seguenti criteri: (i) la capacità della banca acquirente di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; (ii) la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all’operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l’operazione proposta possa aumentarne il rischio.

L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia congiuntamente all’autorità dello Stato dell’Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata, se diversa, attraverso l’adozione di una decisione congiunta.

Per le cessioni di partecipazioni rilevanti è invece previsto un obbligo di comunicazione preventiva alle medesime autorità sopra individuate.

In mancanza di autorizzazione, si applicano sostanzialmente le medesime conseguenze previste in ipotesi di acquisto di partecipazioni rilevanti in banche in assenza di provvedimento autorizzativo: i diritti di voto inerenti alle partecipazioni sono sospesi e la deliberazione o il diverso atto adottati con il voto o il contributo determinante delle partecipazioni in questione sono impugnabili secondo le disposizioni del codice civile; l’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia, la quale può altresì imporre l’alienazione delle partecipazioni acquisite.

La Banca d’Italia dovrà adottare le disposizioni di attuazione dell’articolo 57-bis del TUB, andando a definire i casi in cui la partecipazione si ritiene rilevante, le fattispecie di acquisizione indiretta di partecipazioni, il procedimento di autorizzazione, le modalità di presentazione dell’istanza e le informazioni da fornire, nonché la disciplina applicabile ai casi di acquisto di partecipazioni rilevanti in altre società del medesimo gruppo bancario o aderenti allo stesso sistema di tutela istituzionale.

La nuova disciplina in materia di trasferimenti rilevanti di attività e passività

Il D.Lgs. 208/2025 è intervenuto, infine, sulla disciplina concernente i trasferimenti di attività e passività a cui prendono parte le banche. La scelta legislativa è stata nel senso di non abrogare l’articolo 58 del TUB, che attualmente disciplina la cessione di aziende, rami d’azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se non per i richiami alla disciplina autorizzativa – che sarà disciplinata dal nuovo articolo 58-bis del TUB.

Conseguentemente, i profili civilistici e gli adempimenti pubblicitari concernenti le operazioni in questione – ad esempio, per quanto attiene alla pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, all’opponibilità della cessione verso i terzi, etc. – continueranno ad essere disciplinati dalle regole di cui all’articolo 58 del TUB.

L’art. 58-bis si limita a introdurre un procedimento autorizzativo ad hoc per le operazioni di trasferimento di attività o passività a cui prendono parte banche italiane, che siano qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia, prevedendo un obbligo di comunicazione preventiva.

La disciplina di dettaglio delle modalità di invio della comunicazione dovrà essere definita dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia.

Gli scenari futuri per le operazioni straordinarie delle banche italiane

La riforma introdotta dal D. Lgs. 208/2025 rappresenta un significativo rafforzamento del quadro normativo in materia di operazioni straordinarie bancarie, in linea con l’obiettivo della CRD VI di armonizzare i criteri di valutazione delle fusioni, scissioni, acquisizioni di partecipazioni e trasferimenti di attività a livello europeo.

Rispetto al regime attualmente vigente, le principali novità interessano la definizione dei criteri per il rilascio dell’autorizzazione, nonché l’individuazione delle autorità a tal fine competenti – posto che le norme sul punto devono essere interpretate anche alla luce delle disposizioni e dei principi concernenti l’esercizio dei c.d. “poteri nazionali” da parte della BCE nell’ambito del MVU.

La Banca d’Italia dovrà definire molteplici profili di dettaglio concernenti, in primo luogo, i criteri che determinano la “rilevanza” di un’operazione di acquisto di partecipazioni o di trasferimenti di attività e passività comportante obblighi di autorizzazione o comunicazione preventiva. Sul piano europeo, l’EBA dovrà elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l’elenco delle informazioni minime da fornire all’atto della notifica e una metodologia di valutazione comune dei criteri previsti dalla CRD VI. Il mutamento del quadro normativo interviene in un contesto di mercato particolarmente movimentato sotto il profilo delle operazioni straordinarie bancarie e potrebbe generare ulteriori incertezze sul piano dei procedimenti e degli obblighi di autorizzazione applicabili alle operazioni domestiche o transfrontaliere che interesseranno banche italiane o le relative capogruppo.

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