L’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI da parte delle piattaforme di crowdfunding

Contenuti

L’estensione del Fondo di Garanzia per le PMI alle operazioni effettuate tramite piattaforme di crowdfunding, di recente introduzione, costituisce un’importante novità per il panorama fintech italiano. La nuova normativa consente di accedere alle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di Garanzia anche in relazione alle operazioni gestite da piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento europeo sul crowdfunding, dopo aver completato un’apposita procedura di accreditamento presso il Fondo. Gli impatti operativi per le piattaforme di crowdfunding derivanti dall’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI sono comunque significativi e interessano una serie di aspetti di carattere procedurale, contrattuale e organizzativo che dovranno essere definiti dagli operatori per poter beneficiare di questa opportunità.

L’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI da parte delle piattaforme di crowdfunding

Con il decreto interministeriale del 7 gennaio 2026 (il “Decreto”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il MEF, ha definito le modalità e le condizioni l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (il “Fondo di Garanzia” o il “Fondo”) in relazione alle operazioni realizzate tramite piattaforme di social lending e crowdfunding.

Il Decreto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (il “DL 34/2019”), che aveva riconosciuto la possibilità di accesso al Fondo di Garanzia “in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell’Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo”. Lo stesso DL 34/2019 demandava alla disciplina regolamentare – adottata, per l’appunto, con l’emanazione del Decreto – la definizione di una serie di aspetti applicativi di rilievo per l’operatività delle garanzie in questione.

Sul piano sostanziale, l’apertura del Fondo di Garanzia alle piattaforme di crowdfunding comporta un allineamento di questo canale di finanziamento alternativo ai crediti bancari, già assistiti dalla garanzia pubblica, presentando significative opportunità per gli operatori del settore.

Procedura di accreditamento e requisiti per l’accesso alla garanzia

Il Decreto prevede che l’accesso al Fondo avvenga su domanda dei gestori delle piattaforme, previa procedura di accreditamento gestita da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (“MCC”), quale gestore del Fondo. La domanda di accreditamento è presentata secondo i termini e le modalità specificate sul sito istituzionale del Fondo; essa è soggetta a valutazione da parte di MCC che, verificato il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto, propone al Consiglio di gestione del Fondo l’accoglimento ovvero il diniego della richiesta di accreditamento.

L’accesso è riservato ai gestori autorizzati e iscritti nel registro europeo dei fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (il “Regolamento ECSP”), inclusi quelli esteri operanti in Italia in libera prestazione o tramite succursale.

Con la presentazione della richiesta di accreditamento, i gestori devono impegnarsi, tra l’altro, a (i) richiedere la garanzia per conto e nell’interesse degli investitori e, in caso di escussione della garanzia, retrocedere agli investitori le somme liquidate dal Fondo, secondo quanto di seguito specificato, (ii) accettare integralmente e osservare le disposizioni operative e la vigente normativa del Fondo (incluse le disposizioni inerenti alle cause di inefficacia della garanzia, comprese quelle imputabili a responsabilità dello stesso fornitore) e i relativi procedimenti, (iii) predisporre e rendere disponibile l’informativa agli investitori, come specificato nel prosieguo, (iv) comunicare tempestivamente al gestore del Fondo ogni variazione delle informazioni e dei dati trasmessi con la richiesta di accreditamento, e (v) adempiere agli obblighi di legge e regolamentari ad essi applicabili ai sensi della disciplina nazionale ed europea tempo per tempo vigente.

Operazioni ammissibili e caratteristiche della garanzia

I soggetti beneficiari delle garanzie rilasciate a valere sul Fondo sono esclusivamente le imprese rientranti nella definizione europea di PMI – vale a dire, le imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni. La garanzia può essere rilasciata soltanto in relazione a un progetto di investimento conforme alle disposizioni operative adottate di volta in volta dal Fondo.

La garanzia è rilasciata con riferimento a prestiti concessi o acquisti di valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding effettuati dagli investitori tramite piattaforme di crowdfunding. In termini di coperture, la garanzia può arrivare (i) fino all’80% per le operazioni concernenti la concessione di prestiti o la sottoscrizione di “mini bond” e altri titoli obbligazionari, ovvero (ii) fino al 50% per le operazioni concernenti la sottoscrizione di valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding (come definiti nel Regolamento ECSP) diversi dagli strumenti di cui al punto (i). La garanzia relativa a queste ultime operazioni è concessa ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato in forma di “finanziamento del rischio”, secondo quanto specificato nelle disposizioni operative del Fondo.

È escluso, in ogni caso, il rilascio della garanzia in relazione a valori mobiliari che permettano di acquisire o vendere altri valori mobiliari (es. opzioni) o che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure (es. derivati).

Modalità di escussione della garanzia e ulteriori obblighi a carico dei gestori

Le disposizioni operative del Fondo definiscono le modalità, i termini e le condizioni per l’escussione della garanzia rilasciata in relazione alle operazioni gestite dalle piattaforme di crowdfunding.

Le somme dovute in caso di escussione al Fondo sono liquidate da quest’ultimo a beneficio del fornitore di servizi di crowdfunding che gestisce la piattaforma, il quale è tuttavia tenuto ad accreditare gli importi ricevuti, entro il termine di dieci giorni, in favore degli investitori.

I gestori delle piattaforme di crowdfunding devono predisporre e rendere disponibile un’adeguata informativa, contenente, tra l’altro, le condizioni di accesso alla garanzia, la misura massima della stessa, le relative modalità di escussione e di retrocessione dell’importo liquidato dal Fondo agli investitori. I contenuti dell’informativa devono essere fedelmente riportati nell’accordo o analoga documentazione contrattuale tra il gestore della piattaforma e l’investitore.

Opportunità e temi operativi per le piattaforme di crowdfunding

L’estensione dell’operatività del Fondo alle piattaforme di crowdfunding rappresenta senza dubbio una significativa opportunità per gli operatori autorizzati ai sensi del Regolamento ECSP.

L’accesso alla garanzia in questione richiede, tuttavia, l’adozione di apposite misure da parte dei gestori, sotto il profilo della disclosure agli investitori, della revisione della documentazione contrattuale utilizzata sulla piattaforma e della definizione delle procedure di monitoraggio ed escussione della garanzia.

Diverse tematiche di carattere operativo – incluso con riferimento al processo di valutazione del merito di credito, dei progetti di investimento presentati e al coordinamento con gli organi del Fondo in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dall’impresa beneficiaria della garanzia – dovranno essere definite, nel concreto, da ciascuna piattaforma, tenendo conto del proprio modello operativo e delle caratteristiche delle operazioni intermediate.

Data
Consulta i nostri professionisti