I criteri di priorità – Modifiche all’art. 8 del D.lgs. 152/2006 – Art. 1 del DL Ambiente
L’art. 1 del DL Ambiente ha modificato l’art. 8 del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (“D.lgs. 152/2006”) che – in tema di valutazioni ambientali – ora dispone che:
(i) ai sensi del comma 1 dell’art. 8 suddetto, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono tenute a dare precedenza – nella trattazione dei procedimenti di propria competenza – nell’ordine:
- ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104[1];
- a quelli aventi le caratteristiche di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50[2];
- ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza;
(ii) ai sensi del comma 1 dell’art. 8, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”), di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (il “Decreto”), tenendo conto dei seguenti criteri:
- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;
(iii) ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 8 suddetto, nelle more dell’adozione del Decreto, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
- i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW;
(iv) ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 8 suddetto, ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1 o del comma 1-bis su citati, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.lgs. 152/2006 (secondo cui l’autorità competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonché a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione allegata all’istanza di VIA nel proprio sito web) (la “Comunicazione”).
I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della Comunicazione.
Ai fini dell’applicazione uniforme e coerente dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il MASE comunica al Ministero della cultura l’ordine di priorità, che ne tiene conto;
(v) ai sensi del nuovo comma 2-novies dell’art. 8 suddetto, ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d’intesa, disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.
Modifiche all’art. 19 del D.lgs. 152/2006 – Art. 1 del DL Ambiente
L’art. 1 del DL Ambiente ha poi modificato l’art. 19 del D.lgs. 152/2006. Alla luce delle modifiche intervenute, è ora previsto che:
(i) ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 19 suddetto, una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 (i.e. entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata), l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a 30 giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione;
(ii) ai sensi del comma 6-bis dell’art. 19 suddetto, l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (“screening VIA”) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet della documentazione o, nei casi di cui al comma 6 su citato, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti.
In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di screening VIA. In questi casi, l’autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La suddetta comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente;
(iii) ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006, il provvedimento di screening VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Il provvedimento di screening VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di screening VIA.
Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di screening VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente (l’“Istanza”).
Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di screening VIA originario. Se l’Istanza è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di screening VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro 15 giorni dalla presentazione dell’Istanza, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 20 giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 10 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’Istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.
Modifiche all’art. 25 del D.lgs. 152/2006 – Art. 1 del DL Ambiente
L’art. 1 del DL Ambiente ha poi modificato l’art. 25 del D.lgs. 152/2006. Alla luce delle modifiche intervenute, è ora previsto che:
(i) ai sensi del comma 2-quinquies dell’art. 25 del D.lgs. 152/2006, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l’eventuale diniego.
In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e/o della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, può applicarsi l’art. 5, comma 2, lettera c-bis), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui “Il Presidente del Consiglio dei ministri (…): può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti”.
Nei casi in cui, con l’atto adottato ai sensi dell’appena citato art. 5, comma 2, lettera c-bis), della Legge 400/1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;
(ii) inoltre,ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’art. 25 del D.lgs. 152/2006, nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 400/1988 su citato, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.
L’istanza di VIA – Art. 1, comma 2, del DL Ambiente
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DL Ambiente, per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all’istanza di VIA di cui all’art. 23 del D.lgs. 152/2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.
Il supporto del GSE S.p.A. – Art. 1, comma 3, del DL Ambiente
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL Ambiente, per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il MASE può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici S.p.A. (“GSE”) in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un’apposita convenzione, a decorrere dall’anno 2025. Per maggiori dettagli si invita a contattare il nostro Team Energy e a consultare il testo del DL Ambiente al seguente link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;153
[1] Art. 13 del DL 104/2023: “Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura”.
[2] Investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali.